L’Accordo ridefinisce durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi prevenzione e protezione, ed interviene anche sulla formazione di lavoratori e rappresentanti, coordinatori per la sicurezza, addetti alle attrezzature pericolose, formatori per la sicurezza.

l 07/07/2016 è stato approvato il l’Accordo Stato Regioni che ridefinisce, dopo lunga attesa, “durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi prevenzione e protezione”, e del quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento ha avuto una prolungata gestazione, dovuta probabilmente alla complicata ridefinizione delle regole riguardanti la formazione in tema di sicurezza e salute sul lavoro. L’atto infatti non prevede soltanto una revisione dei citati percorsi formativi di RSPP e ASPP precedentemente definiti negli Accordi del 26/01/2006 e del 21/12/2011, ma interviene in misura significativa anche su parti del D. Leg.vo 81/2008 (nel seguito, “Testo Unico”) riguardanti la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e l’aggiornamento della formazione dei Coordinatori della sicurezza nei cantieri, sull’Accordo del 22/02/2012 relativo alla formazione dei lavoratori che utilizzano le attrezzature “pericolose” di cui all’art. 73 comma 5 del Testo Unico, e sul D.M. 06/03/2013 che definisce i requisiti dei cosiddetti “formatori della sicurezza”.
L’Accordo SR del 07/07/2016 si compone di una premessa, di un allegato A (principale) e di ulteriori 5 allegati contenenti approfondimenti relativi ai programmi didattici e alle specifiche per la formazione e-learning, e numerose tabelle comparative indispensabili per mettere in relazione i “vecchi corsi” con i nuovi percorsi formativi. Le novità introdotte sono numerose e in buona parte finalizzate a rendere più omogeneo il quadro normativo della formazione in materia di sicurezza.
Di seguito vengono anticipati alcuni aspetti particolarmente innovativi. In allegato il testo approvato dalla Conferenza SR il 07/07/2016.

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI – Il provvedimento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore durante il quale potranno essere avviati corsi conformemente al quadro normativo previgente.
Dalla data di entrata in vigore sono altresì abrogati gli Accordi SR in data 26/01/2006 e 08/10/2006.

FORMAZIONE E-LEARNING– Nella parte introduttiva dell’allegato A, relativo ai corsi per RSPP e ASPP, si riscontra già una novità molto importante laddove si prevede che la modalità in e-learning è valida non soltanto se prevista da norme e Accordi Stato Regioni come in passato, ma anche nel caso in cui la stessa venga “espressamente prevista” dalla contrattazione collettiva, da intendersi probabilmente, ma questo non è specificato nel testo dell’Accordo, di livello nazionale. Anche nel nuovo accordo viene dedicato un intero allegato (il numero 2) ai requisiti e alle specifiche relative alle modalità e-learning.

INDIVIDUAZIONE SOGGETTI FORMATORI – Scompaiono dall’elenco dei soggetti formatori dei corsi RSPP e ASPP gli Enti Bilaterali che nel D. Leg.vo 81/2008 e nel precedente Accordo SR del 21/12/2011 figuravano tra i soggetti abilitati. Rimane confermata la presenza degli Organismi paritetici, limitatamente allo specifico settore di riferimento.
Da notare inoltre che tra i soggetti formatori vengono inseriti, oltre a quelli già previsti, i Fondi interprofessionali di settore “nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione”.

REQUISITI DEI DOCENTI Viene introdotto un passaggio chiarificatore riguardante i docenti. Al punto 3 dell’allegato A si specifica che essi devono possedere i requisiti previsti dal D.M. 06/03/2013. Viene pertanto esteso anche ai docenti dei corsi RSPP/ASPP il requisito che tale decreto prevedeva soltanto per la formazione di cui agli Accordi SR del 21/12/2011, cioè i corsi per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono direttamente la funzione di RSPP (cfr. art. 1, punto 2, D.M. 06/03/2013).

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI Con il nuovo Accordo viene elevato da 30 a 35 il numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione RSPP/ASPP.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO – L’articolazione del programma subisce delle modifiche molto importanti, sia per quanto riguarda la durata che per quanto riguarda i contenuti, che richiedono una trattazione specifica di approfondimento. In breve si può riassumere lo schema dei corsi, per quanto riguarda la durata, come da tabella seguente

MODULI

DURATA PRE-ACCORDO 07/07/2016

DURATA ACCORDO 07/07/2016

MODULO A (corso base)

28 ore

28 ORE

MODULO B (corso di approfondimento rischi)

Da 12 a 68 ore in relazione al modulo Ateco di appartenenza dell’azienda

Modulo di 48 ore comune per tutte le attività

Ulteriori moduli di specializzazione nei casi di cui alla tabella successiva (ulteriori 12 o 16 ore per ogni specializzazione)

MODULO C (corso di specializzazione solo RSPP)

24 ore

24 ore

Come riscontrabile dalla tabella, l’unica variazione relativa alla durata riguarda il modulo B di approfondimento che viene proposto come “modulo comune” avente la medesima durata di 48 ore per tutte le attività, mentre rimane una differenziazione esclusivamente per alcune macrocategorie, per le quali vengono previsti ulteriori moduli B “di specializzazione secondo l’articolazione riportata nella tabella seguente estratta dall’allegato A dell’Accordo.

MODULO

Riferimento codice settori Ateco 2007
Lettera – Descrizione macrocategoria

Durata

Modulo B-SP1
Agricoltura – Pesca

A– Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

12 ore

Modulo B-SP2
Cave – Costruzioni

B– Estrazione di minerali da cave e miniere
F – Costruzioni

16 ore

Modulo B-SP3
Sanità residenziale

Q– Sanità e assistenza sociale (86.1 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale)

12 ore

Modulo B-SP4
Chimico – Petrolchimico

C– Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20– Fabbricazione di prodotti chimici)

16 ore

In definitiva gli RSPP e ASPP delle aziende che rientrano nelle macrocategorie di tale tabella dovranno sommare alle 48 ore del modulo comune il corrispondente modulo di specializzazione relativo alla loro attività.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – L’allegato A, al punto 7, entra per la prima volta nel merito delle verifiche dell’apprendimento, definendo in maniera precisa e dettagliata indicazioni sulle tipologie dei test e delle prove da somministrare, sul numero di domande, e sui risultati minimi da conseguire per l’esito positivo del percorso formativo. È definito anche un elenco dei contenuti dei verbali di esame, per i quali vige l’obbligo di conservazione da parte del soggetto formatore.

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE – È il tema che presenta forse le modifiche più significative dell’intero atto normativo. Il principio sul quale si basa la modalità di aggiornamento degli RSPP e ASPP è il cosiddetto “life long learning”, tradotto dal legislatore in “formazione continua nell’arco della vita lavorativa”. Secondo quanto riportato al punto 10 del nuovo Accordo “Decorrenza aggiornamento” questo concetto prevede che “per esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto”.
In questo modo viene decisamente scoraggiata la modalità di aggiornamento at once, cioè la partecipazione ad un unico corso di aggiornamento della durata pari all’intero monte ore minimo necessario, essendo più efficace una modalità di aggiornamento distribuita nell’arco del quinquennio mantenendo costantemente i crediti formativi accumulati al di sopra della soglia della quantità minima prevista.
La durata e i contenuti degli aggiornamenti, ancora a scadenza quinquennale, sono riportati al punto 9 dell’allegato A, dove per la prima volta viene esplicitato che tali aggiornamenti possono essere effettuati anche con metodologia e-learning nel rispetto dei criteri dell’allegato II.
Le ore minime previste sono 40 per gli RSPP e 20 per gli ASPP, omogeneizzandone la durata per tutti i settori Ateco. È possibile avvalersi, ai fini dell’aggiornamento, della partecipazione a convegni o seminari per un monte ore pari al 50% del totale nell’arco del quinquennio (20 ore per RSPP e 10 ore per ASPP), senza limite massimo di partecipanti, diversamente dai corsi per i quali anche in questo caso viene alzata il limite di capienza a 35 persone.
Una novità importante riguarda la doppia valenza della formazione di aggiornamento prevista dall’Accordo: le ore di formazione effettuate saranno valide sia per gli RSPP/ASPP che per i Coordinatori per la sicurezza nei cantieri, introducendo a tal proposito una modifica dell’allegato XIV del D. Leg.vo 81/2008 che cancella la limitazione a 100 partecipanti dei convegni e seminari precedentemente prevista per i Coordinatori, uniformando le caratteristiche di tali eventi per entrambe le figure.

ALTRE INDICAZIONI VARIE – Il nuovo Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 contiene infine ulteriori indicazioni in merito ad altri aspetti come l’equivalenza tra corsi di aggiornamento e corsi per formatori “sicurezza”, sull’eventuale decadenza temporanea della funzione RSPP/ASPP in caso di mancato raggiungimento delle ore di aggiornamento minime entro i termini previsti estendendo il concetto anche ad altre figure per le quali la normativa prevede una formazione abilitativa, sulla validità degli attestati di abilitazione all’utilizzo delle attrezzature “pericolose”, sull’estendibilità della partecipazione a convegni e seminari anche per la formazione di aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e degli RLS, sempre nella misura del 50%.