Depositato nella Commissione Lavoro del Senato un disegno di legge che ridurrebbe il Testo Unico sulla sicurezza da 306 a 22 articoli. Le proposte, i principi generali, le modifiche in materia di responsabilità e le prime reazioni delle parti sociali.

Un disegno di legge che propone una semplificazione drastica: se il DDL fosse approvato la normativa in materia di salute e sicurezza del Testo Unico passerebbe dagli attuali 306 articoli e 51 allegati a 22 articoli e 5 allegati.

Sotto elencati i principi generali presentati nel DDL:

a. “introduzione del principio del rispetto dei livelli di regolazione minimi previsti dalla legislazione comunitaria di riferimento, eliminando quelle parti delle normative italiane (leggi, decreti, altre fonti) che rispetto ai livelli di regolazione delle direttive comunitarie siano ulteriori e non giustificati da esigenze di tutela dei lavoratori;

b. riconoscimento del principio per il quale il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure di prevenzione e protezione che rappresentano lo ‘stato dell’arte’ in materia di prevenzione di infortuni e malattie, in quanto elaborate da soggetti competenti e, se necessario, ‘validate’ da soggetti pubblici;

c. identificazione di principi essenziali di sicurezza, tratti dalle direttive europee e contenuti nelle ‘norme tecniche’, nelle ‘buone prassi’ e nelle ‘linee guida’, che costituiscano i livelli inderogabili – applicati unitariamente a livello nazionale – della tutela dei lavoratori rispetto agli infortuni e alle malattie professionali e il parametro di valutazione dell’adempimento degli obblighi delle aziende, con conseguente abrogazione delle disposizioni ‘di dettaglio’ (tuttora vigenti, spesso risalenti agli anni ’50) di cui ai Titoli II e seguenti del d.lgs. n. 81/2008;

d. possibilità per i soggetti obbligati di rivolgersi a soggetti ‘esperti’ in materia di salute e sicurezza sul lavoro i quali, sotto la loro responsabilità professionale, possano ‘certificare’ la correttezza della progettazione e realizzazione delle misure di prevenzione e protezione in azienda, anche previo accesso al patrimonio informativo di cui al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP);

e. incentivazione, con un meccanismo di ‘bonus-malus’ a valere sui premi INAIL, della adozione ed efficace attuazione in azienda delle misure di prevenzione di infortuni e malattie professionali;

f. complessiva rivisitazione della normativa vigente, eliminando ripetizioni e sovrapposizioni, anche con riferimento all’apparato sanzionatorio, garantendo la semplificazione della normativa nonché l’effettiva e corretta modulazione dei precetti, anche sanzionatori”.

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