Termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini: sintesi degli obblighi
L’art. 9 del D. Leg.vo 4 luglio 2014 n. 102 ha introdotto al comma 5 norme concernenti la misurazione e la fatturazione del consumo energetico individuale, ed è stato poi modificato sul punto dal successivo D. Leg.vo 18 luglio 2016, n. 141, che ne ha ampliato il campo di applicazione.
Sono di seguito sinteticamente illustrate le previsioni del provvedimento aggiornato, che introducono – allo scopo di favorire il contenimento dei consumi energetici delle unità immobiliari e la suddivisione delle relative spese in base ai consumi effettivi – obblighi a carico dei proprietari di unità immobiliari nei condomini, a carico dei condomini stessi ed a carico delle società fornitrici di energia. Per maggiori dettagli anche sulle altre importanti previsioni in tema di efficienza energetica degli edifici introdotte dal D. Leg.vo 102/2014.
Nel dettaglio:
- entro il 31 dicembre 2016 è obbligatoria a cura della società fornitrice l’installazione di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura, qualora il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato;
- entro il 31 dicembre 2016 è obbligatoria a cura del proprietario – nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffrescamento centralizzata, da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici – l’installazione di sotto-contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffrescamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali;
- nei casi in cui l’uso dei sotto-contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi o proporzionato rispetto ai risparmi energetici, per la misura del riscaldamento si ricorre – sempre a cura del proprietario – all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;
- per i condomini alimentati dal teleriscaldamento o teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffrescamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni l’importo complessivo deve essere ripartito secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200. Il D. Leg.vo 141/2016 ha introdotto nuove possibilità di deroga a questa disposizione.