Linee guida ANAC n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura (Determ. 973 del 14/09/2016)
Con la Determinazione n. 973 del 14/09/2016, il Consiglio dell’ANAC ha adottato le Linee guida n. 1 di attuazione del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, in materia di “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”. Si tratta in particolare di quei servizi, definiti dall’art. 3, lettera vvvv), del D. Leg.vo 50/2016: “servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”.
Queste Linee guida sono state emanate per fornire indicazioni agli operatori del mercato e alle stazioni appaltanti che siano coerenti con il nuovo quadro normativo e suppliscano in taluni casi al vuoto che si è venuto a determinare con l’abrogazione quasi integrale della parte III del D.P.R. 207/2010 ad opera del D. Leg.vo 50/2016, nonché per favorire la diffusione delle migliori pratiche nell’attività delle stazioni appaltanti e l’omogeneità dei procedimenti amministrativi. Nel pregresso quadro normativo analoghe indicazioni erano state fornite con la Determinazione ANAC 4/2015 (vedi articolo Le Linee guida ANAC per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria).
Si riporta di seguito una sintesi dei contenuti più rilevanti delle Linee guida n. 1, mentre per lo stato dell’arte di tutti i provvedimenti attuativi del D. Leg.vo 50/2016 si rinvia agli articoli “Mappa di attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici” e “Tutte le Linee guida ed i provvedimenti attuativi del D. Leg.vo 50/2016”.
QUADRO NORMATIVO – In primo luogo l’ANAC riepiloga brevemente i principi cardine reperibili nel D. Leg.vo 50/2016, tra i quali:
- è vietato l’affidamento di servizi tecnici e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto (punto II.1.1);
- le progettazioni definitiva ed esecutiva sono preferibilmente svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (punto II.1.2);
- il bando deve prevedere che nel gruppo di progettazione sia presente almeno un geologo, ove siano necessarie tali prestazioni (punto II.3.1);
- agli incaricati della redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP si può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, ma non anche la cd.cauzione provvisoria(punto II.4.1).
- gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti (punto II.5.1);
- è vietato ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità (punto II.5.1).
PARTECIPAZIONE DEL SOGGETTO CHE HA REDATTO IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ ANCHE ALL’AFFIDAMENTO DEI SUCCESSIVI LIVELLI – Alla luce della disposizione sopra ricordata – che prevede come di norma il progetto esecutivo e quello definitivo siano redatti dallo stesso soggetto – nonché dell’altro divieto (art. 24, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016) in base al quale gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione [1], può ritenersi ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che abbia redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica (punto II.2.1).
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA– Su questo importante e delicato tema, l’ANAC ribadisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente i parametri di cui al D.M. 17/06/2016 (e dei successivi decreti che aggiorneranno tali parametri ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016) (punto III.2.1).
Questo principio è tanto più ribadito dall’ANAC, con l’inserimento – nella versione definitiva delle Linee guida ed a differenza della prima bozza approvata – del richiamo all’art. 9, comma 2, penultimo ed ultimo periodo, del D.L. 1/2012 (conv. L. 27/2012), dove si legge: “Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria […]si applicano i parametri individuati con il decreto […]. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto”.
Dalla norma di rango legislativo, richiamata dall’ANAC, si evince chiaramente l’obbligatorietà del ricorso ai parametri ministeriali per la determinazione dell’importo a base di gara, a dispetto della facoltatività espressa nel testo del D.M. 17/06/2016 (si veda l’articolo “Determinazione dei corrispettivi per i servizi tecnici negli appalti pubblici”).
Inoltre, chiarisce come sia necessario riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara. Ciò permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato e l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, come previsto dalla norma appena menzionata.
CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE E CATEGORIA DELLE OPERE – Rilevante, sia ai fini della determinazione dei compensi da porre a base di gara che della definizione dei requisiti di partecipazione, è poi la corretta identificazione delle categorie delle opere e della relativa corrispondenza con le classi e categorie previste dalle precedenti disposizioni tariffarie di cui all’art. 14 della L. 143/1949. L’ANAC rileva l’esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare o comportare una ingiustificata riduzione dei corrispettivi posti a base d’asta [2] (punto V.2).
FORMAZIONE ELENCHI ED INDAGINI DI MERCATO PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO – Atteso che le stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti fino a 100.000 Euro tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b), del Codice), l’ANAC ritiene necessario che l’istituzione dell’elenco avvenga nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e quindi mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso (si veda quanto specificato nelle Linee guida a titolo esemplificativo) (punto IV.1.1.1).
Le stazioni appaltanti devono poi prevedere l’aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro in cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull’istanza di iscrizione(punto IV.1.1.2).
Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell’elenco degli operatori (punto IV.1.1.1).
AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – Si ribadisce che vanno per prima cosa identificate le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato D.M. 17/06/2016, e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo sarà possibile: richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie, determinare l’entità del predetto requisito applicando all’importo dell’intervento cui si riferisce il servizio un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara.
Quanto ai requisiti, il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni specifiche per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, pertanto l’ANAC, sulla base di quanto genericamente riferito agli appalti di servizi e di forniture, ha individuato i seguenti requisiti:
- [FATTURATO COMPLESSIVO] fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati neimigliori 3esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando [3], per unimporto massimo pari al doppio dell’importo a base di gara(punto V.2.2.1.a);
- [FATTURATO SPECIFICO] avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie [4] (punto V.2.2.1.b);
- [SERVIZI “DI PUNTA”] avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento (punto V.2.2.1.c);
- [ORGANICO PER LE SOCIETÀ] per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni [5] in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio (punto V.2.2.1.d);
- [ORGANICO PER I PROFESSIONISTI] per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti (punto V.2.2.1.e).
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – L’attuale quadro normativo non contiene più alcuna indicazione in ordine agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ed in ordine ai criteri motivazionali. Rinviando per ulteriori indicazioni alla lettura del documento allegato nonché alle altre Linee guida specifiche (vedi articoloANAC, Linee guida: offerta economicamente più vantaggiosa), si riportano di seguito le indicazioni ANAC relative ad elementi di valutazione e criteri motivazionali [6] in forma tabellare.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE |
CRITERI MOTIVAZIONALI |
Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di 3 servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali (punto VI.1.1.a). | Prevedere che sono più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e pertanto di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante (punto VI.2.2.a). |
Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico (punto VI.1.1.b). | Prevedere che viene considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione, sono coerenti fra loro, e pertanto offrono un’elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione (punto VI.2.2.a). |
Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica (punto VI.1.1.c). | |
Riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo (punto VI.1.1.d). | |
Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi oppure soluzioni che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile (punto VI.1.1.e). |
[1] Fatta salva la facoltà concessa all’affidatario dall’art. 24, comma 7, ultimo periodo, del D. Leg.vo 50/2016, di provare in concreto che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto falsare la concorrenza, attraverso l’acquisizione di flussi informativi che abbiano determinato un’asimmetria di conoscenze rispetto agli altri concorrenti. Nel bando di gara per l’affidamento dei lavori dovrà essere pertanto previsto che il concorrente, ove fosse il soggetto affidatario della progettazione dell’appalto in questione, produca la documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto falsare la concorrenza.
[2] Le Linee guida riprendono quanto già evidenziato in proposito dalla Determinazione 4/2015 a proposito delle opere di edilizia ospedaliera (identificate sia dal D.M. 143/2013 che dal D.M. 17/06/2016 nella categoria E.10), per la quale deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla L. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica), evitando pertanto di fare riferimento con eccessivo ed ingiustificato formalismo all’art. 14 della L. 143/1949 in base al quale gli ospedali risultavano riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi tuttavia da tempo superata.
[3] L’Allegato XVII, parte I, lettera c) del Codice specifica che il fatturato (globale o specifico) minimo annuo può essere richiesto al massimo per gli ultimi 3 esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico.
[4] L’ANAC ribadisce in proposito come nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Ad esempio, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio – confermato dall’art. 8 del D.M. 143/2013, il quale afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”, è applicabile alle opere inquadrabili nelle categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, ma non invece ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), poiché in questi casi nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.
[5] Comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.
[6] Secondo l’ANAC il disciplinare di gara deve stabilire – per gli elementi di valutazione attinenti ad aspetti qualitativi – i criteri motivazionali che permettano alla commissione di gara di valutare quando un’offerta è migliore di un’altra.