Campi elettromagnetici ad alte frequenze: definizione di “pertinenze esterne con dimensioni abitabili”
Lo schema di decreto ministeriale che reca – ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.L. 179/2012 (conv. L. 221/2012) che ha dettato disposizioni integrative e di dettaglio del D.P.C.M. 08/07/2003, a sua volta attuativo della legge quadro 36/2001 in materia di elettrosmog – Linee guida concernenti l’individuazione della nozione di “pertinenze esterne con dimensioni abitabili”, per permanenze non inferiori a 4 ore continuative giornaliere, è stato inviato in data 26/06/2016 alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere prescritto.
Le Linee guida in questione seguono le precedenti, approvate con il D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 02/12/2014 – pubblicato sulla G.U. 22/12/2014, n. 296 – che hanno definito le modalità con cui gli operatori forniscono all’ISPRA ed alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti nonché i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tenere conto della variabilità temporale delle emissioni degli impianti nell’arco delle 24 ore, nonché quelle ancora in corso di emanazione relative alla determinazione dei valori di assorbimento da parte delle strutture degli edifici (v. articolo: “Campi elettromagnetici ad alte frequenze: valori di assorbimento da parte delle strutture degli edifici“).
Per una esauriente trattazione delle misure contenute nel D.P.C.M. 08/07/2003 e nell’art. 14, comma 8, del D.L. 179/2012, nonché delle Linee guida adottate con il D.M. 02/12/2014, si rinvia all’articolo Campi elettromagnetici ad alte frequenze: limiti di emissione e Linee guida per la misurazione.
DEFINIZIONE DELLE PERTINENZE ABITABILI – Attesa l’impossibilità di definire univocamente le “pertinenze esterne di dimensioni abitabili”, dal momento che nella giurisprudenza non ne esiste una nozione chiara ed invariabile, il decreto formula una proposta valida unicamente ai fini dell’individuazione degli elementi pertinenziali che rientrano nel campo di applicabilità dei valori di attenzione di cui all’art. 14, comma 8, letteraa), punto 2, del D.L. 179/2012, così come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. 133/2014, che ha introdotto il vincolo della continuità temporale.
Dunque il provvedimento stabilisce che ai fini dell’applicazione delle disposizioni di legge sono da considerarsi come “edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze continuative non inferiori a 4 ore giornaliere” tutti i fabbricati utilizzati e destinati alla permanenza di persone per fini abitativi o lavoratiti, ivi compresi gli edifici utilizzati a scopo promiscuo, come alberghi o simili, ospedali e scuole, fermo restando che debba trattarsi di luoghi destinati a tale utilizzo negli strumenti urbanistici. Sono assimilabili ai suddetti edifici quei luoghi attrezzati per la permanenza delle persone, anche in assenza di ripari permanenti (es. campeggi), purché tale destinazione d’uso risulti da idoneo titolo autorizzativo rilasciato dall’autorità competente.
Per quanto attiene alla definizione di “pertinenza esterna di dimensioni abitabili”, si assume una superficie minima di 2 mq, con profondità pari ad almeno 1,4 m e profondità minima tale da consentire l’accesso e la fruizione alle persone con mobilità ridotta.
Per meglio chiarire, il decreto è corredato di un elenco dettagliato delle varie tipologie di pertinenze, in modo da favorire un’applicazione univoca da parte di tutti i soggetti coinvolti. Poiché tuttavia potranno riscontrarsi nella pratica configurazioni abitative e fattispecie non previste, sarà cura dell’operatore di telefonia documentare ed indicare nella cartografia da presentare ai sensi dell’art. 87 del D. Leg.vo 259/2003, ai fini del previo accertamento della compatibilità del progetto con i valori di attenzione, i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità i casi di:
- edifici o porzioni di edifici non classificabili come “edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze continuative non inferiori a 4 ore giornaliere” quali magazzini, cantine, garage, sottotetti non abitabili, box auto, legnaie, fienili, ecc.;
- altri luoghi non classificabili come “edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze continuative non inferiori a 4 ore giornaliere” ai sensi del decreto in commento.
Fonte Legislazione Tecnica