L’art. 29-ter del Codice ambientale di cui al D. Leg.vo 152/2006 dispone che ai fini dell’esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, nonché della modifica sostanziale e dell’adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del medesimo Codice, si provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all’art. 29-sexies.

CHE COSA È L’AIA – L’AIA è dunque il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione a determinate condizioni. Dette condizioni devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte II del D. Leg.vo 152/2006 (come da ultimo modificato dal D. Leg.vo 46/2014 in attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali – si veda per approfondimenti l’articolo “Emissioni degli impianti industriali: D. Leg.vo n. 46/2014”). L’autorizzazione è necessaria per poter esercitare le attività specificate nell’allegato VIII alla parte II del medesimo D. Leg.vo 152/2006, ed è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all’allegato XI alla parte II, ed inoltre le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques, in italiano “Migliori tecniche disponibili”).

COMPETENZA AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE – Ai sensi dei commi 4-bis, 4-ter, 5 e 6, del D. Leg.vo 152/2006:

  • sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all’allegato XII alla parte II del medesimo D. Leg.vo 152/2006 e loro modifiche sostanziali. In sede statale, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  • sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all’allegato VIII alla parte II del D. Leg.vo 152/2006 che non risultano ricompresi anche nell’allegato XII, e loro modifiche sostanziali. In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

DOMANDA DI AIA IN SEDE STATALE, CONTENUTI – Fatta salva la possibilità per l’autorità competente di richiedere le integrazioni documentali che ritenga opportune (ai sensi dell’art. 29-ter, comma 4), e ferme restando anche le informazioni specifiche eventualmente richieste ai sensi della normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda di AIA di competenza statale deve contenere le seguenti informazioni:

  • descrizione dell’installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
  • descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione;
  • descrizione delle fonti di emissione dell’installazione;
  • descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’installazione;
  • descrizione del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
  • descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l’uso per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
  • descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione;
  • descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti di cui all’art. 29-decies, comma 3;
  • descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
  • descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all’art. 6, comma 16;
  • se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento (si veda per approfondimenti l’articolo “La «Relazione di riferimento» nelle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale”) elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione. L’autorità competente esamina la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

DOMANDA DI AIA IN SEDE STATALE, MODULISTICA – A proposito della modulistica, il D.M. 07/02/2007 ha stabilito il formato e le modalità, anche telematiche, per la presentazione da parte del gestore al Ministero dell’ambiente della domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza statale. Il decreto reca in allegato la sintesi degli elementi informativi da riportare nella modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa agli impianti di competenza statale. Si tratta del contenuto minimo necessario per consentire al valutatore di avere gli elementi per condurre l’analisi di un impianto, con particolare riferimento alle sue interazioni con l’ambiente ed alla logica seguita per le scelte che hanno determinato l’assetto per il quale si richiede l’autorizzazione. L’art. 4, comma 1, del medesimo decreto prevede poi che i moduli siano approvato con decreti del competente Direttore generale, sulla base degli elementi individuati nell’Allegato I del D.M. 07/02/2007.
In seguito, con il D.M. 15/03/2016 – considerando che le modifiche normative intervenute sulla materia rendevano opportuno riformulare la modulistica per la presentazione della documentazione a corredo delle istanze di AIA statale, alla luce dell’esperienza maturata – è stata rinnovata la modulistica. In particolare, avendo constatato che i procedimenti di riesame e di modifica costituiscono allo stato attuale la maggior parte delle casistiche, la nuova modulistica pone tali procedimenti come riferimento principale.

Successivamente, il Ministero dell’Ambiente con il D.M. 25/05/2016, n. 14119, ha ritenuto opportuno integrare i formati da utilizzare per presentare comunicazioni o istanze relative a modifiche di installazioni soggette ad AIA statale, che non sono già state sottoposte a procedure di VIA, al fine di poter valutare la non sussistenza di effetti negativi significativi sull’ambiente che potrebbero essere determinati dalla realizzazione del progetto di modifica dell’impianto. Viene previsto che nello specifico caso in cui il gestore di un impianto di cui all’Allegato XII alla Parte II del D. Leg.vo 152/2006 intenda apportare una modifica alla relativa installazione e non abbia chiesto per tale modifica l’attivazione né di un procedimento di VIA, né di un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, lo stesso è tenuto a presentare, oltre alla modulistica prevista dal D.M. 15/03/2016, anche:

  • una relazione descrittiva delle modifiche progettate, delle motivazioni e delle modalità esecutive;
  • una checklist , composta da 27 domande, che evidenzia la sussistenza o meno, anche potenziale, di effetti ambientali significativi e negativi per l’ambiente.

MODULISTICA ALLEGATA
La modulistica necessaria è scaricabile dal sito dedicato del Ministero (http://aia.minambiente.it/).

CONDUZIONE DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO, RIESAME E AGGIORNAMENTO – Si segnala inoltre il D.M. 16/12/2015, n. 274, recante “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”. Il provvedimento:

  • fornisce indirizzi alla struttura amministrativa del Ministero per le verifiche di procedibilità delle comunicazioni inerenti modifiche progettate per installazioni già dotate di autorizzazione integrata ambientale statale;
  • fornisce indirizzi alla Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale-IPPC perle prime valutazioni in ordine alla sostanzialità delle modifiche progettate;
  • standardizza i pareri istruttori conclusivi definiti dalla Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale-IPPC, in particolare per le parti inerenti il quadro prescrittivo proposto e la esplicitazione delle motivazioni in base alle quali sono proposte prestazioni non generalmente raggiungibili da tutte le installazioni prese a riferimento nei documenti comunitari;
  • individua i contenuti minimi dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi a procedimenti sanzionatori di cui all’articolo 29-quattuordecies, del D. Leg.vo 152/2006.

CRITERI DEL COORDINAMENTO IPPC – Si segnala, infine, la Circolare 14/11/2016, n. 27569, recante “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46”, che ha lo scopo di integrare le linee di indirizzo già emanate con la Circolare del 27/10/2014, n. 22295 e i criteri individuati dalla Circolare 17/06/2015, n. 12422 (consultabili nelle “FONTI COLLEGATE” alla presente pagina informativa).
In particolare, la Circolare dispone ulteriori criteri per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di “prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (IPPC), in merito a:

  • individuazione della capacità produttiva dell’installazione;
  • terminologia dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D. Leg.vo 152/06;
  • parti di installazione gestite separatamente;
  • fasi successive alla cessazione definitiva delle attività;
  • siti non soggetti alla presentazione della relazione di riferimento;
  • non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestore;
  • avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT;
  • attività di produzione di farine per mangimi;
  • obblighi vari (limiti “tabellari”, tenuta registri, apposizione cartellonistica, iscrizione a albi, ecc.) per gli impianti dotati di AIA.;
  • attività di sperimentazione.