Sisma 2016: le misure per la ricostruzione
Gli interventi per la gestione dell’emergenza e per la ricostruzione nelle zone delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici nei mesi di agosto ed ottobre 2016 e di gennaio 2017 sono contenuti nel D.L. 17/10/2016, n. 189, concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (convertito in legge dalla L. 15/12/2016, n. 229).
In seguito era stato adottato un secondo decreto-legge, il D.L. 205/2016, che non è stato convertito in legge poiché le norme in esso contenute sono state fatte confluire nel primo D.L. 189/2016, con cui si è venuto quindi a delineare un unico corpus legislativo di norme per contrastare l’emergenza e per la ricostruzione. Un terzo decreto-legge, il D.L. 09/02/2017, n. 8, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09/02/2017, n. 33, e contiene anch’esso prevalentemente modifiche al D.L. 189/2016, ma anche ulteriori disposizioni, prevalentemente orientate all’accelerazione dei procedimenti per la ricostruzione pubblica e privata, anche sotto forma di deroga alle norme vigenti in tema di affidamento di contratti pubblici (D. Leg.vo 50/2016).
Proponiamo di seguito una sintesi operativa aggiornata delle misure adottate, che approfondisce in particolare gli aspetti concernenti l’organizzazione generale degli organi direttivi, il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori e la ricostruzione pubblica e privata, e con un paragrafo iniziale specificamente dedicato alle novità introdotte dal D.L. 8/2017.
Per ulteriori indicazioni concernenti le modalità pratiche di svolgimento dei sopralluoghi, i professionisti interessati e tutti gli altri interventi di carattere pratico/operativo si rinvia all’articolo “Eventi sismici centro Italia 2016: tutte le indicazioni su sopralluoghi, verifiche di agibilità e interventi”.
NOVITÀ DEL D.L. 8/2017 – Affidamento studi di microzonazione sismica. Si prevede, tra le funzioni del Commissario straordinario per l’emergenza e la ricostruzione, la promozione di un piano finalizzato a dotare i comuni della microzonazione sismica di terzo livello, come definita nella pubblicazione “Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica” del Dipartimento della Protezione Civile e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 13/11/2008. A tal fine si prevede l’affidamento degli incarichi, da parte dei comuni, tramite la procedura negoziata disciplinata dall’art. 36, comma 1, lettera a), del D. Leg.vo 50/2016 (previa consultazione di almeno 5 esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia, iscritti nell’elenco dei professionisti qualificati disciplinato dall’art. 34 del D.L. 189/2016).
Progettazione e realizzazione opere strategiche ed urgenti. Si prevede che il Commissario straordinario per l’emergenza e la ricostruzione possa individuare opere la cui realizzazione è di particolare urgenza poiché rivestono un’importanza strategica nei territori di riferimento, che potranno essere realizzate con affidamento della progettazione tramite la procedura negoziata (anche in questo caso previa consultazione di almeno 5 soggetti iscritti nell’elenco dei professionisti qualificati disciplinato dall’art. 34 del D.L. 189/2016) e con affidamento dei lavori tramite procedura negoziata senza bando di gara. Il tutto, previa adeguata motivazione delle ragioni di urgenza che giustificano la deroga alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici e comunque sentito il Presidente dell’ANAC.
Professionisti abilitati e verifiche di agibilità. Si prevede che – fatti salvi alcuni casi particolari (Ordinanza P.C.M. 422/2016), i professionisti tecnici iscritti nei rispettivi albi e pertanto abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale, possono essere incaricati dello svolgimento di verifiche di agibilità post sismica tramite compilazione della scheda AeDES. Il relativo compenso – che va compreso nelle spese tecniche relative alla ricostruzione degli immobili danneggiati ammesse a contributo ai sensi dell’art. 34 del D.L. 189/2016 – è stabilito dai provvedimenti del Commissario straordinario. Non si applicano inoltre i limiti alla concentrazione degli incarichi stabiliti dall’art. 34, commi 6 e 7, del D.L. 189/2016.
Contributo per spese relative a prestazioni tecniche. Si prevede di incrementare fino al 12,50% il limite massimo complessivo entro il quale le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati possono essere oggetto di contributo – di norma fissato al 10% dell’importo ammesso a finanziamento – per lavori di importo inferiore a 500.000 Euro. Detto limite viene viceversa ridotto al 7,50% per i lavori di importo superiore a 2.000.000 Euro. Si prevede altresì che con provvedimenti del Commissario straordinario siano individuati criteri e modalità per l’erogazione del contributo, assicurando una graduazione che tenga conto della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell’importo dei lavori. Con tali provvedimenti può essere stabilito un ulteriore contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per indagini e prestazioni specialistiche.
Urbanizzazioni connesse alle strutture di emergenza. Si prevede che per l’affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) e delle strutture temporanee destinate a garantire la continuità delle attività produttive, si procede con procedura negoziata senza bando di gara, sorteggiando 5 operatori economici all’interno dell’Anagrafe antimafia prevista dall’art. 30 del D.L. 189/2016 o all’interno degli elenchi tenuti presso le prefetture ai sensi della L. 190/2012. Qualora alla realizzazione delle urbanizzazioni in questione provvedano direttamente i privati (ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza 415/2016), le regioni possono concedere un’anticipazione fino a concorrenza del 30% sul costo dei lavori.
Approvazione di progetti e rilascio di pareri e nulla-osta. Si prevede che la determinazione conclusiva adottata dalla Conferenza permanente, oltre a determinare l’effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, comporta l’applicazione dell’art. 7 del D.P.R. 380/2001, che prevede disposizioni derogatorie alle ordinarie norme sui titoli abilitativi per l’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni.
Procedimenti per opere private o di competenza delle regioni. Si prevede la sostituzione delle Commissione paritetiche prevista dalla pregressa versione del D.L. 189/2016 con apposite Conferenze regionali che operano con le medesime modalità e prerogative della Conferenza permanente.
White list operatori economici. In deroga alla norma che prevede che tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti all’Anagrafe antimafia di cui all’art. 30 del D.L. 189/2016, si prevede che sono ammessi anche gli operatori che abbiano semplicemente presentato la domanda di iscrizione. In caso di aggiudicazione ad un soggetto che non abbia completato la procedura di iscrizione, si attiverà il procedimento per il rilascio dell’informazione antimafia da parte della Struttura di missione.
Interventi per il ripristino della regolarità scolastica. Si prevede la predisposizione di piano appositamente finalizzati ad individuare gli interventi necessari per il ripristino della regolarità scolastica, la cui effettuazione potrà essere svolta tramite procedura negoziata senza bando di gara, tramite invito ad almeno 5 operatori iscritti all’Anagrafe antimafia prevista dall’art. 30 del D.L. 189/2016, oppure iscritti negli elenchi tenuti presso le prefetture ai sensi della L. 190/2012 e che abbiano anche presentato domanda di iscrizione alla menzionata Anagrafe di cui all’art. 30. L’affidamento dei lavori potrà avvenire sulla base di un progetto definitivo, e la valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione giudicatrice nominata dall’organo della stazione appaltante competente.
ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI – Questi gli elenchi dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 cui sono rivolte le misure del D.L. 189/2016. Il primo elenco (Allegato 1) comprende i 62 comuni colpiti dal sisma del 24/08/2016. Con la conversione in legge è stato aggiunto al D.L. 189/2016 un secondo elenco (Allegato 2), contenente l’elenco dei 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26-30/10/2016.
Le disposizioni del provvedimento possono applicarsi altresì in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli qui elencati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata.
Si precisa che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni del D.L. 189/2016 concernenti il sostegno al reddito dei lavoratori, le perdite dell’esercizio 2016, la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari, contributivi e amministrativi (artt. da 45 a 48) si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti.
Elenco di cui all’Allegato 1 del D.L. 189/2016:
– Regione Abruzzo:
1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE).
– Regione Lazio:
9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant’Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI).
– Regione Marche:
19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP); 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant’Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC).
– Regione Umbria:
49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant’Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).
Elenco di cui all’Allegato 2 del D.L. 189/2016:
– Regione Abruzzo:
1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo.
– Regione Lazio:
7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI).
– Regione Marche:
12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chíenti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto Desi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC).
– Regione Umbria:
69. Spoleto (PG).
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI – In stretto raccordo con il Commissario straordinario operano i presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari, svolgendo le funzioni indicate dall’art. 2 del D.L. 189/2016 con le modalità ivi indicate. Ogni regione, unitamente ai comuni interessati ed in base ad una convenzione, istituisce un ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”. L’ufficio in questione:
- cura la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
- cura l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
- provvede alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza;
- opera come ufficio di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi (la cui competenza al rilascio rimane comunque in capo al comune).
Presso ciascun ufficio viene costituito un SUAP unitario per tutti i comuni coinvolti.
I soggetti attuatori si avvalgono di una centrale unica di committenza, individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti SpA.
Al Presidente dell’ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, analogamente a quanto avvenuto per l’Expo di Milano.
Viene inoltre costituita una apposita “Struttura di missione” ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione.
PROFESSIONISTI ED OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI – Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, con il D.L. 189/2016 è stato istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati.
Si prevede inoltre l’istituzione di un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione e denominato “Anagrafe antimafia degli esecutori”, nel quale devono presentare domanda di iscrizione operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata.
Formazione dell’elenco dei professionisti |
Il commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. In attuazione dell’art. 34 è stata adottata l’Ordinanza 12/2017, che contiene i requisiti e le modalità di iscrizione all’elenco speciale in questione, e gli schemi di contratto tipo per le committenze pubbliche e private. Ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A all’Ordinanza 12/2017, a sua volta contenente il protocollo d’intesa stipulato tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione ed i Consigli nazionali delle professioni di area tecnica e scientifica, possono iscriversi all’elenco speciale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
In seguito all’emanazione dell’avviso, le iscrizioni all’elenco sono state aperte sulla piattaforma https://professionisti.sisma2016.gov.it |
Lavori privati |
I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui sopra. |
Incompatibilità |
In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. |
Opere pubbliche e concentrazione degli incarichi |
Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del MIBACT, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione. |
RICOSTRUZIONE PRIVATA
Contributi per la ricostruzione privata |
Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati possono essere previsti:
La percentuale del contributo scende al 50% per le seconde case situate nei comuni diversi dall’elenco ma per i quali è stato riconosciuto il “nesso di causalità” con il sisma (vedi sopra nel paragrafo relativo all’elenco dei comuni). |
Soggetti beneficiari dei contributi |
Possono essere beneficiari dei contributi i proprietari, usufruttuari e titolari di diritti reali relativamente a:
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Calcolo e ammontare dei contributi |
Con provvedimenti del Commissario straordinario sarà individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del “Prezzario unico cratere centro Italia 2016” – approvato con l’Ordinanza del 14/10/2016, n. 7 – che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il Prezzario deve essere utilizzato nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione dell’anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 7, del nuovo Codice degli appalti e contratti pubblici (D. Leg.vo 50/2016). Il Prezzario, inoltre, deve essere utilizzato per la quantificazione del costo degli interventi per la ricostruzione privata, ai fini della determinazione dell’entità dei finanziamenti agevolati. |
Interventi di immediata esecuzione |
Possono essere immediatamente avviati, con le procedure indicate dall’art. 8 del D.L. 189/2016, gli interventi su edifici con danni lievi (pur essendo classificati come non agibili dalle schede AeDES – si veda l’articolo “Rilievo del danno e valutazione agibilità post-sisma: aggiornamento schede AeDES ed elenchi di tecnici” – oppure dichiarati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile) e che necessitano solamente di interventi di riparazione immediata. Il tutto, previa presentazione di apposito progetto ed asseverazione da parte di un professionista abilitato. |
Forma dei contributi |
I contributi sono concessi nella forma di finanziamenti agevolati, da erogare sulla base degli stati di avanzamento lavori ed in relazione ai quali maturerà un credito d’imposta in misura pari alla somma di capitale, interessi e spese amministrative. |
Tracciabilità finanziaria nei contratti per la ricostruzione privata |
Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell’articolo 1341, comma 2, del Codice civile (doppia firma). Con detta clausola l’appaltatore assume gli obblighi di cui alla L. 136/2010 – si veda l’articolo “Piano straordinario antimafia (L. 136/2010)” – nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di missione appositamente costituita in base al D.L. 189/2016 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. |
RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Pianificazione degli interventi |
Il Commissario straordinario è chiamato a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, degli interventi su beni culturali, degli interventi contro il dissesto idrogeologico e per le infrastrutture anche ambientali, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Il piano include anche la gestione delle macerie e dei rifiuti. |
Progettazione degli interventi |
Sulla base del piano di cui al punto precedente, i soggetti attuatori (dunque, per ciascuna regione, l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, nonché per gli immobili e le aree di rispettiva competenza il MIBACT e il MIT e le Diocesi, ma solo per gli interventi interamente da queste finanziati) provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al commissario straordinario, che li approva (previo parere delle Conferenza permanente di cui si dirà appresso), adotta il decreto di concessione del contributo e trasmette alla centrale unica di committenza per l’avvio delle procedure di gara. |
Conferenza permanente |
Viene istituita una Conferenza permanente presieduta dal Commissario straordinario e con la partecipazione di rappresentanti del MIBACT, del MATTM, del MIT, della regione, dell’ente parco e del comune territorialmente volta per volta competente.
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Conferenze regionali |
Presso ogni Regione è inoltre istituita una “Commissione regionale”, presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante di ciascuno degli enti e delle amministrazioni presenti nella Conferenza permanente, che opera con le medesime modalità e prerogative della Conferenza permanente. |
BENI CULTURALI E INFRASTRUTTURE VIARIE – Con la legge di conversione sono confluite nel D.L. 189/2016, alcune disposizioni contenute nel D.L. 205/2016 (ora abrogato). Si tratta delle disposizioni previste dagli artt. 15-bis e 15-ter del D.L. 189/2016, che consentono di avviare tempestivamente interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato dagli eventi sismici, nonché disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino delle infrastrutture viarie.
Al fine di assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24/08/2016, con il D. Min. beni culturali del 24/10/2016, n. 483 è stato costituito – fino al 30/09/2021 – l’“Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 24/08/2016”, con sede a Rieti, con il compito di svolgere tutte le funzioni attribuite al Mibact nelle procedure attinenti agli interventi di ricostruzione, in coordinamento con le attività del Commissario straordinario per il sisma.
Interventi di somma urgenza |
Si prevede l’applicazione, per i lavori, servizi e forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali, delle disposizioni di cui agli artt. 148, comma 7 (che consente l’esecuzione dei lavori su beni culturali nei casi di somma urgenza fino all’importo di 300.000 Euro, e 163 (relativo alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile), del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 50/2016. |
Progettazione inerente la messa in sicurezza di beni culturali immobili |
In particolare, in merito alla progettazione di interventi per la messa in sicurezza di beni culturali e immobili, è previsto che le pubbliche amministrazioni competenti, nelle more della definizione e dell’operatività dell’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui si è detto in precedenza, possano procedere con affidamento diretto delle progettazioni a professionisti idonei, senza ulteriore formalità, per importi inferiori a 40.000 euro. |
Infrastrutture viarie |
Con riguardo agli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, viene stabilito che Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile ad assicurare il coordinamento complessivo degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali nazionali, regionali e locali. Viene previsto che Anas S.p.a. attua gli interventi di propria competenza e provvede direttamente, ove necessario, all’esecuzione degli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali in base all’effettiva capacità operativa degli enti interessati. |
AGIBILITÀ SISMICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE
I titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati dal sisma sono tenuti ad acquisire la certificazione di agibilità sismica, da rilasciarsi a seguito di apposite verifiche di sicurezza a cura di professionista abilitato, ed a depositarla in comune.
Fonte Legislazione Tecnica