Pubblicati nella G.U. del 04/04/2017, n. 79 i decreti legislativi 41/2017 e 42/2017 in tema di acustica edilizia e ambientale, in attuazione della delega recata dalla L. 161/2014. I provvedimenti riguardano: rumore derivante da infrastrutture di trasporto ed agglomerati urbani e tecnico competente, macchine ed attrezzature destinati a funzionare all’aperto. Novità importanti anche per la figura del “tecnico competente” in acustica. Non approvato invece il terzo decreto previsto, in tema di requisiti acustici passivi degli edifici, per il quale è pertanto scaduta la delega.

La L. 30/10/2014, n. 161 (cd. “Legge europea 2013-bis”) reca all’art. 19 disposizioni di delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. In particolare, la disposizione elenca una serie di principi e criteri direttivi per l’adozione di decreti legislativi al fine di semplificare ed aggiornare al progresso tecnologico la normativa nazionale vigente, nonché di renderla maggiormente coerente con talune prescrizioni previste dalla disciplina europea.
In base alla predetta delega sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 04/04/2017, n. 79 il D. Leg.vo 41/2017 e il D. Leg.vo 42/2017 recanti rispettivamente:

  • adeguamento della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (criteri di delega di cui all’art. 19, comma 1, lettere i), l) ed m));
  • armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico derivante da infrastrutture di trasporto e grandi ambienti urbani e revisione della disciplina del “tecnico competente” in acustica (criteri di delega di cui all’art. 19, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h)).

Non è stato approvato invece un terzo provvedimento inizialmente annunciato – relativo alla semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici (criterio di delega di cui all’art. 19, comma 1, lettera g)) – per il quale quindi è stata fatta scadere la delega.
I testi dei decreti legislativi in commento sono consultabili tra le FONTI COLLEGATE al presente articolo.

LE NORME NAZIONALI IN TEMA DI ACUSTICA EDILIZIA E AMBIENTALE

Per quanto riguarda la disciplina nazionale in materia, si ricorda in estrema sintesi che la tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico risale alla L. 26/10/1995, n. 447, che riguarda sia l’ambiente esterno che l’ambiente abitativo, in cui sono ricompresi anche i locali pubblici ma non l’ambiente lavorativo (per il quale il riferimento normativo di base è costituito dal Testo unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008), ed i relativi provvedimenti attuativi, tra cui si segnalano in particolare il D. P.C.M. 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) ed il D. P.C.M. 05/12/1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).
Altri provvedimenti – in tema di: rumore derivante dai grandi ambienti urbani e dalle principali infrastrutture di trasporti (D. Leg.vo 194/2005, di recepimento della Direttiva 2002/49/CE); inquinamento acustico originato dall’esercizio delle infrastrutture aeroportuali e rumorosità degli aeromobili (D. Leg.vo 13/2005, di recepimento della Direttiva 2002/30/CE); emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (D. Leg.vo 262/2002, di recepimento della Direttiva 2000/14/CE) – sono stati in seguito emanati a completare il quadro attualmente vigente.

LA DELEGA DISPOSTA DALLA L. 161/2014

La delega prevista dalla L. 161/2014 al riordino della materia è finalizzata ad assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con Direttiva 2002/49/CE e con la Direttiva 2000/14/CE.
Segue una breve sintesi dei principali criteri specifici di delega, in base ai quali sono stati emanati i decreti legislativi:

  • coerenza degli strumenti di intervento e pianificazione (piani di azione e mappature acustiche);
  • recepimento nell’ambito della normativa nazionale dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla L. 447/1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge;
  • armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali;
  • adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive;
  • adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall’esercizio degli impianti eolici;
  • semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
  • adeguamento della disciplina dell’attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica.

SINTESI DEI DECRETI LEGISLATIVI 41/2017 E 42/2017

Si riporta di seguito una sintesi dei principali contenuti dei provvedimenti approvati.

Inquinamento acustico da infrastrutture di trasporto e ambienti urbani e tecnico competente in acustica. Il D. Leg.vo 42/2017 introduce varie modifiche al D. Leg.vo 194/2005 ed alla L. 447/1995, prevedendo in estrema sintesi quanto segue:
– introduzione di una nuova disciplina dettagliata, ed uniforme su tutto il territorio nazionale, del “tecnico competente” in acustica ambientale, con puntuale indicazione dei titoli di studio richiesti, di contenuti ed articolazione dei corsi di formazione (almeno 180 ore di cui almeno 60 di esercitazioni pratiche) e di aggiornamento (almeno 30 ore ogni 5 anni, distribuite in un arco di almeno 3 anni). La disciplina si applicherà da subito in tutte le regioni, fatte salve le domande già presentate ed i corsi già avviati;
– nel caso di infrastrutture di interesse nazionale, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, trasmettono la mappatura acustica entro il 30/06/2017, e successivamente ogni 5 anni;
– negli stessi casi di cui al punto precedente le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, trasmettono i piani di azione e le sintesi entro il 18/07/2018, e successivamente ogni 5 anni;
– istituzione di una sanzione pecuniaria amministrativa – compresa da Euro 30.000 e 180.000 per ogni mese di ritardo – nei confronti delle società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati che non adempiono agli obblighi relativi all’elaborazione e trasmissione dei dati di pertinenza;
– nuovi termini entro i quali bisogna comunicare alla Commissione europea i dati riguardanti gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali, le mappe acustiche strategiche le mappature acustiche e i piani d’azione;
– nella determinazione dell’impatto acustico di ciascuna infrastruttura di trasporto deve essere presa in considerazione la concorrenza di altre sorgenti rumorose di natura trasportistica, ai fini delle conseguenti azioni di pianificazione in caso di superamento dei pertinenti valori limite;
– gli obblighi per i gestori di infrastrutture dei trasporti, in merito alle azioni da attuare ai fini del contenimento del rumore, sorgono in caso di superamento dei valori limite stabiliti dai regolamenti previsti attuativi dell’art. 11 della L. 447/1995, per ciascuna tipologia di infrastruttura dei trasporti;
– introduzione di una apposita disciplina a tutela dall’inquinamento acustico avente origine dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dal traffico marittimo nonché dagli impianti eolici, da adottare mediante regolamenti ministeriali;
– adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall’esercizio degli impianti eolici.

Inquinamento acustico da macchine e attrezzature funzionanti all’aperto. Il D. Leg.vo 41/2017 introduce varie modifiche al D. Leg.vo 262/2002, prevedendo in estrema sintesi quanto segue:
– nuove modalità di individuazione del soggetto su cui ricadono gli obblighi destinati a chi immette in commercio macchinari o attrezzature oggetto della normativa;
– revisione della disciplina degli organismi di certificazione che svolgono le procedure di valutazione di conformità di macchinari e attrezzature, con individuazione dei requisiti minimi di attrezzature e risorse umane;
– apposita sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto che immette in commercio macchinari o attrezzature per i quali sia stato accertato il superamento dei livelli massimi di potenza sonora.