Prevenzione incendi: lo schema di decreto di riforma dei Vigili del fuoco
Pagina informativa sulle principali novità in tema di prevenzione incendi contenute nello schema di decreto legislativo attuativo della “Riforma Madia”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio dei Ministri del 14/02/2017, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo (Atto di Governo n. 394) avente ad oggetto la riforma del Corpo dei Vigili del fuoco, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lett. a), della L. 124/2015 (cosiddetta “Riforma Madia”).
Si ricorda che la L. 124/2015 reca – tra le altre – specifica delega per:
- l’ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, mediantemodifiche al D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario;
- larevisione del D. Leg.vo 13/10/2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche;
- la rideterminazione delle relative dotazioni organiche.
Il provvedimento in esame è suddiviso in 6 capi che disciplinano rispettivamente: modifiche al D. Leg.vo 139/2006 (Capo I); modifiche al D. Leg.vo 217/2005 (Capo II); norme di inquadramento (Capo III); concorsi straordinari (Capo IV); norme transitorie (Capo V); disposizioni economico-finanziarie finali (Capo VI).
Lo scopo perseguito dalla riforma è di ottimizzare l’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche dando atto dell’avvenuto trasferimento in capo al medesimo delle competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi.
Proponiamo di seguito una sintesi delle principali novità disposte dal decreto in commento, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla prevenzione incendi (art. 3 dello schema di decreto legislativo).
RISCHIO DI ESPLOSIONE (ART. 13, D. LEG.VO 139/2006) – Al fine di esplicitare meglio l’ambito di indagine e di applicazione della prevenzione incendi, vengono novellati gli artt. da 13 a 23 del D. Leg.vo 139/2006 (Capo III – Prevenzione incendi). In particolare, viene introdotto nella definizione di prevenzione incendi, che nell’attuale versione dell’art. 13 del D. Leg.vo 139/2006 menziona solo il rischio di incendio, anche il richiamo al rischio di esplosione.
COMPETENZA E ATTIVITÀ (ART. 14, D. LEG.VO 139/2006) – Si prevedono modifiche all’art. 14 del D. Leg.vo 139/2006, avente ad oggetto la competenza e attività della prevenzione incendi. In particolare, segnaliamo che vengono previsti molteplici attività di certificazione, comprensive non solo del già previsto certificato di prevenzione incendi, ma anche di altre attività e documenti, come ad esempio i pareri, i verbali sostitutivi del certificato o il nulla osta di fattibilità.
Inoltre, viene precisato che la partecipazione alle attività di organismi collegiali di normazione tecnica fa riferimento anche agli organismi nazionali. Tra questi organismi figurano il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) con i quali il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco collabora al fine di emanare norme di buona tecnica, soprattutto nel settore dell’impiantistica.
Viene, infine, evidenziato che tra le attività di prevenzione incendi di formazione e addestramento, rientrano anche quelle di aggiornamento.
NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 15, D. LEG.VO 139/2006) – Viene eliminato nella rubrica dell’art. 15 in commento il riferimento alle “norme procedurali” di prevenzione incendi, in quanto l’articolo definisce le norme tecniche di prevenzione incendi e l’iter per la loro emanazione.
PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 16, D. LEG.VO 139/2006) – Viene modificata la rubrica dell’art. 16 del D. Leg.vo 139/2006 che finora recitava “Certificato di prevenzione incendi” in “Procedure di prevenzione incendi”. Come si evince dalla relazione illustrativa allo schema di decreto in commento tale passaggio – da certificato a procedure – racchiude una complessa vicenda normativa. Con l’emanazione del D.P.R. 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), infatti, è stata raccordata la disciplina sui procedimenti di prevenzione incendi con l’introduzione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Si è passati così da un regime di tipo autorizzatorio che prevedeva il rilascio del certificato di prevenzione incendi – a valle di una specifica procedura autorizzativa – come condizione necessaria per l’esercizio delle attività soggette, ad un regime che prevede l’effettuazione di controlli a posteriori, ossia esercitati a seguito della presentazione della SCIA.
Si segnala che le modifiche apportate all’art. 16 in commento riformulano la previsione di quanto spetti ai Comandi competenti per territorio effettuare ed alla regolamentazione governativa determinare (senza modificare i criteri di individuazione delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi).
Inoltre si viene a prevedere che le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, acquisibili dai Comandi in caso di situazioni di particolare complessità, non siano più circoscritti al solo parere di conformità sui progetti.
Infine, in caso sia rilevata in sede di controllo la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, segue l’adozione di provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere relative ad un’attività già avviata a seguito della SCIA (non più il diniego del certificato di prevenzione incendi e quindi l’impossibilità di avviare un’attività non in sicurezza dal punto di vista antincendio) ed eventuali modifiche che comportino cambiamenti delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, determinano l’obbligo di attivare nuovamente le procedure descritte (e non più l’obbligo di richiedere un nuovo certificato di prevenzione incendi).
FORMAZIONE (ART. 17, D. LEG.VO 139/2006) – Lo schema di decreto in commento dispone l’abrogazione dell’art. 17, avente ad oggetto la formazione in tema di prevenzione incendi. La materia della formazione diviene oggetto del nuovo Capo IV-bis (artt. 26-bis e 26-ter, D. Leg.vo 139/2006), in modo da comprendere tutte le competenze del Corpo nazionale e, quindi, non solo gli aspetti relativi alla prevenzione incendi, ma anche alle attività inerenti il soccorso pubblico.
SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO (ART. 18, D. LEG.VO 139/2006) – Vengono apportate modifiche anche all’art. 18 del D. Leg.vo 139/2006, avente ad oggetto i servizi di vigilanza antincendio, ossia il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. In particolare, con riguardo ai servizi di vigilanza su richiesta dei soggetti responsabili delle attività interessate, si segnala che vengono aggiunte all’enumerazione dei luoghi in cui è possibile effettuare tali servizi anche le stazioni ferroviarie, metropolitane, aerostazioni, stazioni marittime, le attività di trasporto e carico e scarico di sostanza pericolose, infiammabili ed esplodenti, il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei Comandi dei Vigili del fuoco.
VIGILANZA ISPETTIVA (ART. 19, D. LEG.VO 139/2006) – Per distinguere la disciplina contenuta nell’art. 18, relativa ai servizi di vigilanza antincendio, viene specificato che l’art. 19 del D. Leg.vo 139/2006 tratta della cosiddetta vigilanza “ispettiva” e che questa sia esercitata anche nei luoghi di lavoro, in raccordo con l D. Leg.vo 81/2008 (T.U. Sicurezza).
Si segnala, inoltre, che la dicitura “provvedimenti di urgenza” è sostituita da “misure urgenti, anche ripristinatorie”. Ad ogni modo, si segnala che la disciplina dell’attività di vigilanza ispettiva è rimandata ad un apposito decreto del Min. Interno.
SANZIONI PENALI E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ (ART. 20, D. LEG.VO 139/2006) – Come per le modifiche apportate all’art. 16 del D. Leg.vo 139/2006, le novelle disposte all’art. 20, concernente le sanzioni penali e la sospensione dell’attività, sono volte ad aggiornare il dettato normativo alla luce delle nuove procedure di prevenzione incendi, connesse alla semplificazioni introdotte dal D.P.R. 151/2011 in raccordo con la disciplina della SCIA. Vengono, dunque, soppressi i riferimenti al rilascio o al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, sostituiti dalla presentazione della SCIA o dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.
COMITATO CENTRALE TECNICO-SCIENTIFICO E COMITATI TECNICI REGIONALI (ARTT. 21 E 22, D. LEG.VO 139/2006) – Le modifiche apportate agli artt. 21 e 22 prevedono che la composizione ed il funzionamento di detti Comitati siano disciplinati con regolamento ministeriale (decreto del Ministero dell’Interno) e non, come al momento previsto, con regolamento governativo (D.P.R.).
Inoltre, con specifico riferimento ai Comitati tecnici regionali (CTR), è disposta la soppressione del riferimento al rilascio del “certificato” di prevenzione incendi, alla luce delle novelle introdotte dal sopra citato art. 16, che fa ora riferimento alle “procedure” di prevenzione incendi.
COMITATO TECNICO REGIONALE IN MATERIA DI PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI (ART. 22-BIS, D. LEG.VO 139/2006) – Viene previsto che presso ciascuna Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile opera il Comitato tecnico regionale istituito dal D. Leg.vo 105/2015.
Per una panoramica completa delle disposizioni contenute nel D. Leg.vo 105/2015 si rinvia all’approfondimento “La prevenzione degli incidenti rilevanti dopo il D. Leg.vo 105/2015” (Fast Find AR1115).
ONERI PER L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 23, D. LEG.VO 139/2006) – La disposizione vigente dell’art. 23 prevede che i servizi relativi alle attività di prevenzione incendi siano effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto da decreto del Min. Interno che individui le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito. I decreti ministeriali prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l’onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie. Le modifiche introdotte dispongono che l’onere finanziario possa essere determinato anche su base forfettaria e che si debba tener conto anche del consumo di carburante.
Fonte Legislazione Tecnica