Sulla G.U. 27/11/2017, n. 277 è stata pubblicata la L. 20/11/2017, n. 167, Legge europea 2017.

MONITORAGGIO DELLO STATO DELLE ACQUE – L’art. 16 della L. 167/2017 integra le disposizioni dettate dall’art. 78-sexies del D. Leg.vo 152/2006 relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l’intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee. Il tutto onde pervenire al superamento di alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell’ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI.
A tal fine, viene previsto che le Autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le Regioni e le Province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza.

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE IN AREE SENSIBILI – L’art. 17 della L. 167/2017, interviene sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili (Parte terza, Allegato 5, Tabella 2 del D. Leg.vo 152/2006), stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell’impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall’agglomerato urbano.

EMISSIONI INDUSTRIALI E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – L’art. 16 della L. 167/2017 modifica in più punti le norme volte ad attuare le disposizioni in materia di emissioni industriali e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) dettate dalla Direttiva 2010/75/UE. La finalità delle modifiche è quella di pervenire ad un recepimento completo della direttiva e, conseguentemente, superare le censure mosse dalla Commissione europea nell’ambito del caso EU Pilot 8978/16/ENVI.
Le modifiche operate investono quattro gruppi diversi di disposizioni:
1) la disciplina dell’Autorizzazione integrata ambientale, dettata dalla Parte seconda del D. Leg.vo 152/2006;
2) le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti contenute nel Titolo III-bis della Parte quarta del D. Leg.vo 152/2006;
3) le norme in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e di grandi impianti di combustione, contenute nella Parte quinta del D. Leg.vo 152/2006;
4) la disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio, contenuta nella Parte quinta-bis del D. Leg.vo 152/2006.

TUTTI GLI ARTICOLI E LE PARTI MODIFICATE – Di seguito il dettaglio di tutte le parti modificate,
– Articolo 5 del D. Leg.vo 152/2006, comma 1
– Articolo 29-ter del D. Leg.vo 152/2006, comma 2
– Articolo 29-quater del D. Leg.vo 152/2006, commi 2 e 13
– Articolo 29-decies del D. Leg.vo 152/2006, comma 9
– Articolo 32-bis del D. Leg.vo 152/2006, comma 2-bis
– Articolo 78-sexies del D. Leg.vo 152/2006, comma 2
– Articolo 237-ter del D. Leg.vo 152/2006 comma 1
– Articolo 237-sexies del D. Leg.vo 152/2006, commi 3 e 3-bis
– Articolo 237-nonies del D. Leg.vo 152/2006, comma 1-bis
– Articolo 237-terdecies del D. Leg.vo 152/2006, comma 8
– Articolo 237-octiesdecies del D. Leg.vo 152/2006, comma 5
– Articolo 273 del D. Leg.vo 152/2006, comma 5
– Articolo 275 del D. Leg.vo 152/2006, commi 5-bis e 6
– Articolo 298-bis del D. Leg.vo 152/2006 commi 1-bis, 1-ter, 3 e 3-bis
– Parte terza, Allegato 5, Tabella 2 del D. Leg.vo 152/2006
– Titolo III-bis alla Parte quarta del D. Leg.vo 152/2006, Allegato 1, paragrafo C, punto 1, paragrafo E, punto 1
– Titolo III-bis alla Parte quarta del D. Leg.vo 152/2006, Allegato 2, paragrafo C, punto 1
– Parte quinta, Allegato II del D. Leg.vo 152/2006, parte I, punti 3.1, 4.4, 5.1 e 5.3
– Parte quinta, Allegato III del D. Leg.vo 152/2006, parte I, punto 3.4.