Classificazione dei rifiuti con codici speculari obblighi dei detentori
La Corte di giustizia UE chiarisce le regole per la classificazione dei rifiuti con codici c.d. speculari.
Con la sentenza del 28/03/2019, causa C-487/17 e C-489/17, la Corte UE si è pronunciata nell’ambito di una controversia sorta in Italia relativa a procedimenti penali avviati nei confronti di tre gestori di discariche accusati di delitti connessi al trattamento di rifiuti pericolosi. In particolare veniva contestato loro, in relazione a rifiuti ai quali potevano essere assegnati sia codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, di aver attribuito a detti rifiuti, in base ad analisi chimiche non esaustive e parziali, codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi e di averli trattati conseguentemente in discariche per rifiuti non pericolosi.
La Corte ha affermato che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, ai fini della corretta classificazione può limitarsi alla ricerca delle sole sostanze pericolose che possono essere ragionevolmente presenti nel rifiuto, non essendo quindi obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa. A tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dalla normativa europea, ovvero qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova nazionale se riconosciuti a livello internazionale.
Nel rispetto del principio di precauzione, qualora il detentore si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.