Ampliamento degli incentivi e semplificazioni procedurali: equiparati alle P.A. gli ex IACP, le cooperative edilizie di abitazione, le società a capitale pubblico e le cooperative sociali; nuove categorie di interventi agevolati; accesso diretto senza iscrizione ai Registri; generalizzato aumento del valore massimo degli incentivi.

Il Ministero dello sviluppo economico ha firmato in data 27/01/2016 il decreto che aggiorna gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, di cui all’art. 28, del D. Leg.vo 28/2011 (cosiddetto “conto termico”). Il provvedimento è pertanto in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

DECRETO ATTUALMENTE IN VIGORE – CADENZA ED OBIETTIVI DELL’AGGIORNAMENTO – RINVIO AD APPROFONDIMENTI – L’aggiornamento degli incentivi in questione – attualmente disciplinati dal D.M. 28/12/2012 – è previsto dalla lettera g) del comma 2 del menzionato art. 28 del D. Leg.vo 28/2011, con cadenza biennale per il primo aggiornamento ed in seguito triennale, e con applicazione delle regole aggiornate agli interventi realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di aggiornamento. Successivamente, l’art. 1, comma 154, della L. 147/2014 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito che l’aggiornamento in questione dovesse essere improntato a criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE. Ancora, il successivo D.L. “sblocca Italia” 133/2014 (convertito in legge dalla L. 190/2014), ha previsto all’art. 22 che, in aggiunta, l’aggiornamento in questione dovesse essere improntato anche a criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità per via telematica, ed apertura dell’accesso agli incentivi riservati alla P.A. anche a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti. Il menzionato art. 22 ha altresì previsto la possibilità di adottare un “decreto correttivo” a seguito dell’entrata in vigore dell’aggiornamento, e nelle more di quello successivo.

Per approfondimenti si rinvia agli articoli “I nuovi incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”, “Conto Termico: le regole applicative (aggiornamento dicembre 2013)”, “Le azioni per l’efficienza energetica in edilizia nel D. Leg.vo 102/2014”.

IL NUOVO DECRETO CHE AGGIORNA GLI INCENTIVI – Gli obiettivi indicati si riflettono nel testo del decreto di aggiornamento, seppure questo giunga con almeno un anno di ritardo vista la cadenza biennale teoricamente prevista. Se ne riporta di seguito una breve sintesi, rinviando per maggiori dettagli al testo consultabile in allegato.
Soggetti ammessi e tetto annuo cumulato di spesa – Sono ammessi agli incentivi secondo lo schema di decreto di aggiornamento i seguenti soggetti.

SOGGETTO INTERVENTI REALIZZABILI TETTO DI SPESA CUMULATO
Pubbliche amministrazioni (compresi gli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati o trasformati e le cooperative edilizie e loro consorzi nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le cooperative sociali iscritte negli albi) Entrambe le tipologie di intervento 200 milioni di Euro/anno
Privati Solo interventi di cui al punto 2 della tabella che segue (interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni) 700 milioni di Euro/anno

Interventi incentivati – Si riportano di seguito due tabelle con il nuovo elenco degli interventi incentivati (in grassetto le tipologie di intervento non previste nel sistema di incentivazione attualmente in essere o modificate/ampliate).

1. Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione
  • Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato.
  • Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato.
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione.
  • Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.
  • Trasformazione di edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”.
  • Sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni o di pertinenze esterne di edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione.
  • Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici (building automation) e di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
2. Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.
  • Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 mq è richiesta l’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore.
  • Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
  • Misure di semplificazione – Si elencano di seguito le principali misure di semplificazione.
    Registri – Data la scarsa efficacia della misura (nell’anno 2013 nessun soggetto ha presentato domanda per l’accesso diretto a seguito dell’ammissione in graduatoria e nell’anno 2014 solo 4 operatori ammessi ai Registri) nel nuovo decreto non è più prevista la procedura traimte iscrizione ai Registri.
  • Generatori di calore a biomassa e collettori solari termici – Si prevede la predisposizione di una lista di “prodotti idonei” con potenza termica fino a 35 kW e 50 mq per collettori solari, fruibile al pubblico e aggiornata periodicamente, per i quali è applicata una procedura semi-automatica ai fini dell’erogazione dell’incentivo, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari ed una maggiore probabilità di esito positivo dell’istruttoria.
  • Pagamenti – Si prevede, per tutti gli interventi ammissibili al Conto termico mediante procedura di accesso diretto (privati e pubblica amministra-zione), il rilascio dell’importo spettante in un’unica rata per valori del beneficio non superiori ai 5.000 Euro.

Misure di aumento dell’efficacia – Si elencano di seguito le principali misure di aumento dell’efficacia.

  • Soglia di ammissibilità – Per gli interventi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili il decreto prevede l’innalzamento della soglia di ammissibilità degli impianti dagli attuali 1.000 kW a 2.000 kW per i sistemi di climatizzazione a pompa di calore, elettriche o a gas, e caldaia a biomassa, e dagli attuali 1.000 mq a 2.500 mq per gli impianti solari termici.
  • Revisione livelli di incentivazione – Lo schema di decreto prevede l’innalzamento dell’incentivo secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate:
    • incentivo pari al 50% del costo dell’investimento sostenuto per gli interventi riguardanti l’isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato degli edifici della P.A. realizzati nelle zone climatiche E ed F;
    • incentivo pari al 55% del costo dell’investimento sostenuto per interventi integrati edificio-impianto;
    • incentivo pari al 65% del costo dell’investimento sostenuto per la realizzazione di interventi atti a rendere l’immobile un edificio “a energia quasi zero” in conformità al D. Leg.vo 192/2005;
    • aumento del 50% del valore massimo dell’incentivo per le diverse tipologie di intervento (cfr. Tabella 5 dell’Allegato I al decreto).

Download dei documenti link a servizio