Regione Lazio: i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici dopo la D.G.R. 308/2016 | Legislazione Tecnica

Sul B.U.R. Lazio, Supplemento, 16/06/2016, n. 1 è stata pubblicata la Deliberaz. G.R. Lazio 07/06/2016, n. 308, recante le linee guida e lo standard formativo per i corsi di formazione e aggiornamento destinati ai tecnici certificatori energetici, in vigore dal 01/07/2016.
Il provvedimento definisce, in conformità al D.P.R. 16/04/2013, n. 75, recante i criteri nazionali di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione energetica, e del D.M. 26/06/2015 recante le linee guida nazionali per la certificazione energetica:

  • le linee guida per l’effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento dei certificatori abilitati ad operare nella Regione Lazio;
  • il relativo “standard formativo” allo scopo di inserire il relativo profilo professionale nel Repertorio regionale delle competenze e dei profili istituito con la Deliberaz. G.R. Lazio 452/2012 [1].

Il provvedimento introduce inoltre l’obbligo di frequenza, per tutti i tecnici abilitati, di un corso formativo di aggiornamento annuale.
Stante l’estrema importanza del provvedimento per tutti i professionisti tecnici interessati ad operare come certificatori energetici nella Regione Lazio, si riporta di seguito un approfondimento completo, corredato di FAQ finali sulle questioni di maggiore rilevanza.

CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE E MODALITÀ DI FRUIZIONE – L’articolazione del corso ricalca il numero e l’organizzazione dei moduli proposta dal D.P.R. 75/2013, come chiaramente specificato dall’art. 1 dell’Allegato A alla Deliberaz. 308/2016 in commento, la durata complessiva di 80 ore di cui almeno il 20% dedicati ad esercitazioni in aula (16 ore, la cui distribuzione tra i moduli è specificata nella Deliberazione in commento) ed i requisiti richiesti (titoli di studio) per l’accesso al corso. Alcuni dettagli si discostano invece dallo schema ministeriale nazionale, ed in particolare:

  • la durata minima dei moduli (fissata a livello nazionale a 4 ore, mentre il programma regionale prevede alcuni moduli da 2 ore);
  • la frequenza obbligatoria minima (85% a livello nazionale, 90% la Regione), la modalità di fruizione “a distanza” (ammessa a livello nazionale anche per l’intero corso tranne la verifica finale, , ed ammessa invece a livello regionale solo per il 50% delle ore, di cui è anche specificata la distribuzione nei vari moduli);
  • la composizione della commissione d’esame (a livello nazionale si prevedono due esperti dell’organismo formatore ed un esperto esterno approvato dal Ministero, mentre a livello regionale la commissione è presieduta dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di energia [2] ed integrata da altri due membri designati dalla Regione o dall’organismo formatore);
  • alcune prescrizioni per la dotazione informatica delle aule destinate alle esercitazioni sul software, non previste dallo schema nazionale.

SOGGETTI FORMATORI ABILITATI – Sono soggetti formatori abilitati ai fini dell’accredito regionale tutti quelli già riconosciuti dal D.P.R. 75/2013 (università, organismi ed enti di ricerca, consigli, ordini e collegi professionali ed istituti tecnici superiori dell’area efficienza energetica, autorizzati per il singolo corso dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), nonché gli enti formatori accreditati in Regione Lazio per la macrotipologia “formazione continua” o “formazione superiore”, nei settori “edilizia, ecologia e ambiente”.
Per l’accredito del corso a livello regionale non è prevista alcuna istruttoria da parte della Regione, sarà dunque direttamente l’organismo formatore ad assumersi la responsabilità della sua strutturazione ed erogazione in conformità al provvedimento in esame.

VALENZA DEL CORSO REGIONALE IN RAPPORTO A QUELLI ACCREDITATI A LIVELLO NAZIONALE – Il provvedimento regionale definisce una struttura alternativa per i corsi per certificatori energetici, che coesiste e non è incompatibile con quella nazionale definita dal D.P.R. 75/2013, come evidenziato dal provvedimento stesso il quale chiarisce in modo inequivocabile come lo standard regionale sia conforme a quello nazionale [3]. Perfettamente analoghi sono altresì i requisiti professionali e formativi che consentono l’accesso al corso stesso. In altri termini restano assolutamente confermati anche nella Regione Lazio tutti requisiti professionali, formativi e di indipendenza necessari per operare come certificatore energetico (per i quali si rinvia all’approfondimento completo “I soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici dopo il D.P.R. 75/2013: indicazioni pratiche e analisi di casi dubbi e criticità”), fatto salvo quanto si dirà in seguito a proposito dell’aggiornamento annuale obbligatorio.
Peraltro la Deliberaz. 308/2016 reca una importante disposizione di salvaguardia per tutti coloro che abbiano seguito corsi in passato corsi non accreditati – né dal Ministero né dalla Regione – disposizione non presente a livello nazionale. L’art. 4 dell’Allegato A alla Deliberaz. 308/2016 consente infatti a questi soggetti di iscriversi nuovamente ad un corso, valido per la Regione Lazio, e di documentare i percorsi seguiti e le competenze acquisite, richiedendo una valutazione finalizzata al parziale esonero dalla frequenza del corso ed al sostenimento dell’esame finale unicamente sui moduli mancanti. Il corso così (parzialmente) frequentato ad integrazione delle competenze già acquisite avrà valenza come indicato al punto 7 delle FAQ riportate più avanti.

OBBLIGO CORSI DI AGGIORNAMENTO – Una importante disposizione recata dalla Deliberaz. 308/2016 pone obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti a livello nazionale dal D.P.R. 75/2013 per tutti i soggetti che intendano operare come certificatori energetici nella Regione Lazio, comunque siano abilitati (senza corso di formazione, con corso di formazione nazionale o con corso di formazione regionale).
Infatti l’art. 3 dell’Allegato A alla Deliberaz. 308/2016 dispone che “tutti i professionisti abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici dovranno frequentare annualmente un corso di aggiornamento della durata di 10 ore, sulle tematiche afferenti i contenuti di cui all’Allegato B e riguardanti le principali novità di carattere tecnico, tecnologico e normativo, dall’entrata in vigore del presente provvedimento”. Quanto alla decorrenza dell’obbligo di aggiornamento, in assenza di indicazioni specifiche rese all’interno del provvedimento, si ritiene che:

  • tutti i tecnici abilitati alla data di entrata in vigore della Deliberaz. 308/2016 (e quindi al 01/07/2016) dovranno frequentare le 10 ore di aggiornamento entro il 01/07/2017.;
  • tutti i tecnici ancora non abilitati alla suddetta data dovranno frequentare il corso di aggiornamento entro un anno dalla data in cui conseguiranno l’abilitazione (pertanto tramite iscrizione all’albo o superamento di corso formativo accreditato – si rinvia anche in questo caso all’approfondimento completo “I soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici dopo il D.P.R. 75/2013: indicazioni pratiche e analisi di casi dubbi e criticità”).

Il corso di aggiornamento può essere frequentato anche in modalità “a distanza” con le stesse modalità del corso principale (massimo 50% delle ore previste, e solo per le parti teoriche), e prevede una verifica finale svolta mediante test a scelta multipla.

FAQ SULL’ABILITAZIONE DEI CERTIFICATORI ENERGETICI NELLA REGIONE LAZIO – In ulteriore dettaglio, volendo dare risposta alle domande più frequenti che si possono porre:

1. tutti i soggetti che in base alle indicazioni nazionali sono abilitati come certificatori energetici senza necessità del corso di formazione potranno farlo senza corso di formazione anche dopo la Deliberaz. 308/2016;

2. tutti i soggetti che in base alle indicazioni nazionali devono frequentare un corso di formazione per essere abilitati e poter operare come certificatori energetici, dovranno frequentare ugualmente il corso anche dopo la Deliberaz. 308/2016;

3. il corso che i soggetti di cui al punto precedente sono tenuti a frequentare potrà essere, in alternativa, valido per la Regione Lazio o accreditato dal Ministero dello sviluppo economico;

4. i corsi accreditati dal Ministero dello sviluppo economico, già svolti, in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della Deliberaz. 308/2016, o che saranno svolti in futuro, sono e saranno validi ai fini dell’abilitazione come certificatore energetico nella Regione Lazio, anche nel caso in cui presentino caratteristiche difformi da quanto prescritto dalla medesima Deliberaz. 308/2016 (es. corsi interamente in modalità “a distanza”);

5. pertanto – stante quanto chiarito al punto precedente – coloro che hanno frequentato, stanno frequentando o frequenteranno corsi accreditati dal Ministero risultano o risulteranno pienamente abilitati come certificatori energetici nella Regione Lazio, senza necessità di frequentare corsi integrativi, sostenere esami, richiedere valutazioni di conformità o altro;

6. coloro che frequentano un corso accreditato dal Mise potranno esercitare come certificatori energetici sia nella Regione Lazio che in tutte le altre regioni che riconoscono lo standard formativo del D.P.R. 75/2013 (allo stato attuale praticamente tutte);

7. viceversa, coloro che frequentano un corso valido per la Regione Lazio sono in prima battuta abilitati solo per la Regione Lazio, fatta salva la piena possibilità di ottenere un “riconoscimento” anche nelle altre regioni previa verifica delle specifiche procedure da queste eventualmente stabilite;

8. l’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento annuale di 10 ore si applica a tutti, indistintamente, coloro che desiderino svolgere l’attività di certificatore energetico nella Regione Lazio;

9. l’obbligo del corso di aggiornamento annuale di 10 ore decorre dalla data di conseguimento dell’abilitazione (iscrizione all’albo o superamento corso), e per i tecnici già abilitati alla data del 01/07/2016 (entrata in vigore della Deliberaz. 308/2016), dal 01/07/2017;

10. non è al momento prevista la necessità di iscriversi ad alcun elenco per operare come certificatori energetici nella Regione Lazio.