Codice Appalti, pronte le linee guida sui contratti sottosoglia
Codice Appalti, pronte le linee guida sui contratti sottosoglia
Anac e Ministeri al lavoro su commissioni giudicatrici, rating di impresa, cause di esclusione, project financing, decreto parametri e livelli di progettazione
Codice Appalti, pronte le linee guida sui contratti sottosoglia
06/07/2016 – Pronte le linee guida dell’Anac sui contratti sottosoglia. Le istruzioni sulla gestione degli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni) attuative del nuovo Codice Appalti si aggiungono agli altri decreti che manderanno definitivamente in pensione il vecchio Regolamento del 2010.
Codice Appalti, le linee guida sui contratti sottosoglia
Le linee guida sui contratti sottosoglia regolano nel dettaglio le procedure da seguire a seconda delle fasce di importo dei contratti, come previsto dall’articolo 36, comma 7 del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).
Nei contratti di importo inferiore a 40mila euro, sarà possibile optare per l’affidamento diretto. Bisognerà però garantire la concorrenza confrontando almeno due preventivi e motivando adeguatamente la scelta.
Negli appalti di importo compreso tra 40mila e 150mila euro, si potrà usare la procedura negoziata invitando un numero minimo di cinque operatori. Tra i 150mila euro e un milione bisognerà consultarne almeno dieci. In entrambi i casi, l’appalto si articolerà in tre fasi:
– indagine di mercato affinchè le Amministrazioni si dotino di elenchi di fornitori, che andranno costituiti tramite avviso pubblico;
– confronto competitivo in cui sarà necessario effettuare la rotazione degli inviti;
– stipula del contratto.
L’Anac precisa che la procedura negoziata o l’affidamento diretto non sono la regola. Anche per gli appalti di importo ridotto si possono infatti scegliere le procedure ordinarie. Nei contratti di importo pari o superiore a 500 mila euro, poi, la scelta di avvalersi delle procedure semplificate va sempre motivata.
Il testo sarà ora inviato al Parlamento per il parere finale.
Codice Appalti e linee guida Anac, a che punto siamo
Al momento, lo ricordiamo, sono state pubblicate cinque linee guida. Quella sui servizi di ingegneria e architettura fissa le regole e i requisiti per la partecipazione alle gare di progettazione.
A fine giugno sono state licenziate anche altre quattro linee guida:
– sul criterio di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, che dà alle Stazioni Appaltanti dei parametri di scelta dei concorrenti;
– sul direttore dei lavori
– sul direttore dell’esecuzione;
– sul Responsabile unico del procedimento (RUP).
Mancano gli ultimi ritocchi per le linee guida su commissioni giudicatrici, rating di impresa, monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato e cause di esclusione.
Le consultazioni si sono concluse, quindi adesso l’Authority Anticorruzione deve scrivere i testi che incideranno su ambiti delicati. Quello sulle commissioni giudicatrici, per esempio, potrebbe generare dei costi aggiuntivi per le Stazioni Appaltanti, col rischio di creare sbilanciamenti nella selezione dei concorrenti. Nel rating di impresa si dovranno considerare molteplici fattori per arrivare alla definizione di una patente a punti in grado di giudicare l’affidabilità delle imprese. Allo stesso modo, il meccanismo che individua le cause di esclusione, dovrà valutare la condotta delle imprese e la possibilità di applicare sanzioni alternative.
Gli altri decreti attuativi del Codice Appalti
Le linee guida dell’Anac non sono gli unici testi che completeranno il Codice Appalti. Prima di entrare definitivamente a regime, la nuova normativa ha bisogno di altri decreti.
Si tratta, ad esempio, del nuovo Decreto Parametri (scarica la bozza), elaborato dal Ministero della Giustizia e pronto per la pubblicazione in Gazzetta, che ripropone i vecchi parametri, ma rende facoltativo (prima era obbligatorio) il loro utilizzo da parte delle Stazioni Appaltanti.
Definiti anche i contenuti del decreto sui livelli di progettazione, messo a punto dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), che suddivide la progettazione dei lavori pubblici in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.