Apparecchi a gas: Regolamento (UE) n. 2016/426
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato ilRegolamento (UE) 2016/426, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 marzo 2016, n. L 81, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, entrato in vigore a partire dal 20 aprile 2016. La sua applicazione decorre dal 21 aprile 2018, tranne:
a) l’articolo 4, gli articoli da 19 a 35, l’articolo 42 e l’allegato II che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) l’articolo 43, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
Dalla data del 21 aprile 2018 perderà efficacia la Direttiva n. 2009/142/CE in materia di apparecchi a gas: i suoi riferimenti vanno intesi come riferimenti al Regolamento in commento e vanno letti secondo la tavola di concordanza dell’allegato VI.
L’abrogazione della Direttiva n. 2009/142/CE è scaturita dall’esperienza acquisita nella sua attuazione che ha evidenziato la necessità di modificare alcune sue disposizioni al fine di chiarirle e aggiornarle, garantendo così la certezza del diritto riguardo: alla definizione del suo ambito di applicazione, al contenuto delle comunicazioni degli Stati membri sui tipi di gas e sulle corrispondenti pressioni di alimentazione che usano sul loro territorio e a determinati requisiti essenziali.
Per eliminare i suddetti problemi evidenziati durante la sua passata applicazione, è stato adottato un Regolamento dato che è uno strumento giuridico più adeguato a imporre norme chiare e dettagliate perché non dà luogo a divergenze di recepimento da parte degli Stati membri ed è in grado perciò di garantire una uniformità di applicazione nell’intera Unione europea.
Il nuovo Regolamento è formato da 46 articoli, suddivisi in 7 Capi, e da 6 allegati.
AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI
Il Capo I riporta le disposizioni generali nelle quali è specificato l’ambito di applicazione, le definizioni, la messa a disposizione sul mercato e in servizio degli apparecchi, le condizioni di fornitura del gas, i requisiti essenziali e i principi della libera circolazione degli apparecchi. In particolare le norme del nuovo Regolamento si applicano, oltre naturalmente agli apparecchi, anche a tutti gli accessori.
L’inserimento esplicito degli accessori nel campo di applicazione è dovuto al fatto che gli accessori non sono apparecchi, ma prodotti intermedi destinati ai fabbricanti di apparecchi e progettati per essere incorporati in un apparecchio. Essi devono soddisfare i requisiti essenziali in modo da espletare correttamente le funzioni cui sono destinati se incorporati in un apparecchio o assemblati per costituire un apparecchio: il marchio CE sugli accessori è ammesso e attesta il rispetto dei requisiti essenziali.
Tra le definizioni meritano di essere lette con attenzione quella di «apparecchi»: “apparecchi che bruciano carburanti gassosi usati per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e caloriferi che devono essere muniti di tali bruciatori”, e quella di «accessori»: “i dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione e i loro sottogruppi, destinati a essere incorporati in un apparecchio o montati per costituire un apparecchio”, dalle quali si evince il suo ampio campo di applicazione.
Esso non si applica solo agli apparecchi destinati specificamente: a) all’uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali; b) all’uso su aerei e ferrovie; c) a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori.
Gli apparecchi sono messi a disposizione sul mercato e messi in servizio solo se, usati normalmente, soddisfano il Regolamento. Analogamente per gli accessori, essi devono rispettare il Regolamento. Ciò però non pregiudica la facoltà degli Stati membri di stabilire i requisiti ritenuti eventualmente necessari affinché persone, animali domestici e proprietà siano protetti durante il normale uso degli apparecchi, purché questi ultimi non debbano essere modificati.
I requisiti essenziali che devono rispettare apparecchi e accessori sono stati elencati nell’allegato I.
La messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di apparecchi, nonché di accessori, conformi al Regolamento in commento non può essere vietata, limitata od ostacolata da nessuno degli Stati membri.
In riferimento alle condizioni di fornitura del gas, entro il 21 ottobre 2017 tutti gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione dei carburanti gassosi usati sul loro territorio. Le informazioni devono essere conformi e secondo il formato riportato nell’allegato II, ed eventuali modifiche devono essere comunicate sei mesi prima.
OBBLIGHI DEI FABBRICANTI E DEGLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI
Il Capo II riporta le disposizioni relative agli operatori economici che sono: i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e i distributori di apparecchi e accessori. In particolare, il fabbricante deve garantire che gli apparecchi e gli accessori immessi sul mercato siano stati progettati e costruiti conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza riportati nell’allegato I: i requisiti sono vincolanti e la loro applicazione ed interpretazione deve tenere conto dei progressi tecnologici e delle migliori prassi relative alla loro progettazione e fabbricazione nonché delle considerazioni tecniche ed economiche per ottenere un elevato grado di efficienza energetica e di protezione della salute e della sicurezza. Durante il funzionamento non devono costituire un pericolo per le persone, gli animali domestici e i beni materiali.
L’allegato I oltre ad alcune prescrizioni generali da applicare, dettaglia i requisiti essenziali relativi ai materiali e alla progettazione e fabbricazione (rilascio di gas incombusto, accensione, combustione, uso razionale dell’energia e limiti delle temperature delle parti dell’apparecchio esposti al pericolo di contatto diretto da parte degli utilizzatori).
Il rispetto dei requisiti essenziali deve essere documentato dal fabbricante con la documentazione tecnica indicata nell’allegato II dopo avere effettuato o fatto effettuare le pertinenti procedure di conformità ai sensi dell’articolo 14.
Dopo la dimostrazione della conformità di un apparecchio o di un accessorio secondo le suddette procedure, il fabbricante redige una dichiarazione UE di conformità e appone il marchio CE. Per le produzioni in serie il fabbricante deve garantire sempre le stesse condizioni e tenere sotto controllo i rischi dell’apparecchio effettuando prove a campione sui prodotti immessi sul mercato e valutando i reclami dei clienti.
Per identificare gli apparecchi dichiarati conformi, il fabbricante deve apporre le diciture riportate nell’allegato IV: numero di tipo, di lotto, di serie o altri elementi. Nel caso in cui lo spazio per apporre una targhetta non sia sufficiente, le suddette informazioni devono essere riportate sull’imballaggio o in un documento che accompagna l’apparecchio o l’accessorio.
Ogni apparecchio deve essere identificato con il nome del fabbricante, la denominazione commerciale o il marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati o, se ciò non fosse possibile, sull’imballaggio o in un documento che accompagna l’apparecchio o l’accessorio. I recapiti devono essere in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori, di altri utenti finali e dalle Autorità di vigilanza.
Istruzione e informazioni sulla sicurezza devono sempre accompagnare l’apparecchiatura mentre per quanto riguarda gli accessori deve essere presente una copia della dichiarazione di conformità e le modalità di incorporazione, assemblaggio, regolazione, funzionamento e manutenzione.
Nel caso in cui lo stesso fabbricante ritenga che l’apparecchio o l’accessorio immesso sul mercato non è conforme, provvede a ritirarlo e a informare immediatamente l’Autorità nazionale competente. L’Autorità nazionale, motivandola, può chiedere al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione atta a dimostrare la conformità dell’apparecchio o dell’accessorio e collabora con essa per qualsiasi azione da intraprendere.
Nel Capo II sono riportate anche le disposizioni dettagliate relative ai mandatari, agli obblighi degli importatori e dei distributori, i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti delle apparecchiature e degli accessori si applicano anche agli importatori e ai distributori nonché i dati di identificazione di tutti gli operatori economici.
DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ
Il Capo III riporta le disposizioni che devono essere applicate per dichiarare conformi gli apparecchi e gli accessori. Gli apparecchi e gli accessori che sono conformi alle norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si presumono che siano conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I.
Nel Capo III sono state riportate le procedure di valutazione della conformità per apparecchi e accessori che devono essere eseguite prima della loro immissione sul mercato. Il fabbricante può scegliere uno dei seguenti moduli:
Modulo B: esame UE del tipo – tipo di produzione;
Modulo C2: conformità al tipo basata sia su controlli interni alla produzione che su prove ufficiali effettuate sul prodotto a intervalli casuali;
Modulo D: conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione;
Modulo E: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto;
Modulo F: conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto;
Modulo G: conformità basata sulla verifica di un unico esemplare.
I dettagli sono riportati nell’allegato III e per gli apparecchi e gli accessori fabbricati in serie si deve adottare il modulo B insieme agli altri indicati al punto 2 dell’articolo 14.
A seguito della procedura di valutazione il fabbricante deve compilare la dichiarazione UE di conformità e rispettare le regole e le condizioni per l’apposizione del marchio CE nonché le diciture indicate nell’allegato IV in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio o su una targa.
ORGANISMI DI VALUTAZIONE E VIGILANZA
Si rinvia per maggiori dettagli al Capo IV per quanto riguarda le disposizioni relative alla notifica degli organismi di valutazione della conformità: modalità per la notifica alla Commissione europea, Autorità preposta alla notifica, prescrizioni relative alle Autorità di notifica e le prescrizioni che deve rispettare. Completano il Capo IV le norme relative: alla presunzione di conformità degli organismi notificati, alle società affiliate e ai subappaltatori degli organismi notificati, alla domanda di notifica, alla procedura di notifica, ai numeri di identificazione e agli elenchi degli organismi notificati, alle modifiche delle notifiche, alla contestazione della competenza degli organismi notificati, agli obblighi operativi degli organismi notificati, alle modalità per il ricorso contro le decisioni degli organismi notificati, agli obblighi di informazione a carico degli organismi notificati, allo scambio di esperienze e al coordinamento delle attività degli organismi notificati.
Il Capo V dettaglia le disposizioni relative alla vigilanza del mercato dell’Unione europea, al controllo degli apparecchi e accessori che entrano sul mercato dell’UE e le procedure di salvaguardia dell’UE.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Completa il Regolamento in esame il Capo VI recante le norme relative agli atti delegati e alla procedura di Comitato e il Capo VII recante le disposizioni transitorie e finali. In particolare, la definizione delle sanzioni (che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive) che tutti gli Stati membri devono stabilire entro il 21 marzo 2018. Infine, gli apparecchi e gli accessori conformi alla Direttiva n. 2009/142/CE, possono essere immessi sul mercato fino al 21 aprile 2018.