Semplificazione edilizia: importanti novità contenute nel decreto attuativo della L. 124/2015
Il Consiglio dei Ministri ha approvato per il momento in bozza un decreto in attuazione della riforma della P.A. delineata dalla L. 124/2015 (cd. “riforma Madia”), ed in particolare dei criteri di delega contenuti nell’art. 5 della menzionata L. 124/2015 e relativi a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva.
Si tratta del decreto cui comunemente si fa riferimento come “SCIA 2”, poiché fa seguito all’altro provvedimento di attuazione della delega in oggetto, contenente semplificazioni procedimentali in tema di SCIA. Il testo (provvisorio) del provvedimento è consultabile in allegato.
RICOGNIZIONE REGIMI AMMIISTRATIVI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE, EDILIZIE ED AMBIENTALI – Con questo nuovo decreto si intende provvedere ad una puntuale indicazione delle attività che possono essere oggetto di mera comunicazione alla P.A., o viceversa di Segnalazione certificata di inizio attività, in contrapposizione con quelle per le quali è necessario un titolo espresso, nonché dei casi in cui si applica il silenzio-assenso.
Si prevede l’allegazione al decreto di una tabella (la cui prima versione resa nota è disponibile in allegato al provvedimento), contenente un elenco di attività ed il relativo regime giuridico applicato. Per ciascuna singola voce della tabella è indicato il pertinente riferimento normativo nazionale. La tabella è articolata come segue:
SEZIONE I – Attività commerciali e assimilabili
1 – Commercio su area privata
2 – Commercio su area pubblica
3 – Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
4 – Strutture ricettive e stabilimenti balneari
5 – Attività di spettacolo o di intrattenimento
6 – Sale giochi
7 – Autorimesse
8 – Distributori di carburante
9 – Officine di autoriparazione (meccanici, elettrauto, carrozzerie, gommisti)
10 – Acconciatori ed estetisti
11 – Panifici
12 – Tintolavanderie
13 – Arti tipografiche, lotografiche, di fotografia e di stampa
14 – Altre attività
SEZIONE II – Edilizia
1 – Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi
2 – Altri adempimenti successivi all’intervento edilizio
3 – Impianti alimentati da fonti rinnovabili
SEZIONE III – Ambiente
SEMPLIFICAZIONI PER LA MATERIA EDILIZIA – Il provvedimento si propone di intervenire in diversi punti tramite rilevanti modifiche al Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001), di seguito sintetizzate.
- Sostituzione della SuperDIA in favore della SCIA alternativa al permesso di costruire – La “vecchia” Denuncia di inizio attività (DIA), già tempo addietro sostituita dalla SCIA e che sopravvive attualmente nel Testo unico dell’edilizia solo per gli interventi realizzabili con tale procedura in alternativa al permesso di costruire (cd. “SuperDIA” o più tecnicamente “DIA alternativa al permesso di costruire”) viene definitivamente abbandonata in favore della SCIA alternativa al permesso di costruire. La disciplina pregressa, fatto salvo il mutamento del titolo, rimane sostanzialmente invariata (interventi realizzabili, onerosità del procedimento, possibilità di richiedere comunque per gli stessi interventi il permesso di costruire, ecc.), ed è attuata tramite modifiche di coordinamento agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.
- Interventi in edilizia libera e interventi subordinati a Comunicazione di inizio lavori – Molto importanti sono le modifiche che si prevede di apportare in tema:
– viene ampliato il range degli interventi realizzabili in edilizia libera, cioè senza necessità di effettuare alcuna comunicazione all’amministrazione, attraverso l’aggiunta a questi degli interventi ora sottoposti invece a Comunicazione di inizio lavori “semplice” (opere temporanee, finiture e pavimentazioni esterne, pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici, aree ludiche);
– correlativamente viene eliminato il regime della Comunicazione di inizio lavori “semplice” e pertanto la Comunicazione di inizio lavori dovrà essere sempre “asseverata” (CILA), cioè accompagnata dalla dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato relativamente alla conformità dell’intervento da realizzarsi alle norme urbanistiche ed edilizie. La disciplina di tali interventi, sostanzialmente analoga a quella attuale, verrà inserita in un articolo ad hoc, il nuovo art. 6-bis;
– l’individuazione degli interventi sottoposti al regime della CILA avviene peraltro in via “residuale”, cioè sono sottoposti a tale regime tutti gli interventi che non siano riconducibili espressamente a quelli soggetti a edilizia libera, permesso di costruire, SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire.
- Abolizione del certificato di agibilità in favore della “Segnalazione certificata di agibilità” – In sostituzione dell’attuale certificato di agibilità – da richiedere all’amministrazione competente – si prevede che sia l’interessato a presentare una “Segnalazione certificata di agibilità” con il medesimo obiettivo di attestare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. Restano uguali a quelle attualmente vigenti le casistiche in cui deve essere presentata la segnalazione certificata in commento. Con la segnalata modifica normativa si vorrebbe in pratica prendere atto della prassi ormai prevalente che non vede quasi mai materialmente rilasciato dalle amministrazioni il certificato di agibilità, ma vede lo stesso formarsi per silenzio assenso a seguito del decorso dei termini.Cambia leggermente il corredo documentale della segnalazione certificata di agibilità rispetto all’attuale richiesta del certificato. Sarà necessario allegare:
– attestazione del D.L. o di altro professionista abilitato in ordine alla sussistenza delle condizioni;
– certificato di collaudo statico ex art. 67 del D.P.R. 380/2001 oppure, quando previsto, dichiarazione di regolare esecuzione (viene in proposito aggiunto un comma 8-bis all’art. 67 del D.P.R. 380/2001 ove si prevede che per interventi minori quali interventi di riparazione o interventi locali su edifici esistenti il certificato di collaudo statico sia sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione);
– dichiarazione di conformità alle norme in materia di barriere architettoniche;
– estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
– dichiarazione dell’impresa installatrice in ordine alla conformità degli impianti ed alle loro condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, o in alternativa – quando previsto – certificato di collaudo degli impianti stessi.
“GLOSSARIO UNICO” DEGLI INTERVENTI EDILIZI – Importante anche la previsione della futura emanazione (tramite decreto ministeriale sottoposto alla previa intesa in Conferenza unificata Stato-Regioni), per la specifica materia edilizia, di un “glossario unico”, finalizzato a rendere omogeneo il regime giuridico degli interventi edilizi su tutto il territorio nazionale; nelle more di tale approvazione ciascuna pubblica amministrazione dovrà rendere noto pubblicandolo su Internet un proprio glossario che consenta l’immediata individuazione dell’intervento e del conseguente regime giuridico con il titolo necessario, indicando altresì il corredo documentale. Ove il tipo di intervento da realizzarsi non sia contemplato dal glossario, le amministrazioni saranno tenute a fornire consulenza gratuita all’interessato prima di avviare l’istruttoria.