Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011- prodotti da costruzione
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. (17G00119) (GU Serie Generale n.159 del 10-07-2017)
Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2017
Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione.
Apparato sanzionatorio
Il fabbricante
- che viola l’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l’obbligo di cui al primo periodo o l’obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, e’ punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
- che viola l’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
- che redige la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011 non rispettando le prescrizioni ivi previste e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il medesimo fatto e’ punito con l’arresto sino a due mesi e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
- che fornisce la dichiarazione di prestazione violando le prescrizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all’articolo 6, comma 3, del presente decreto e’punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
- che viola i principi generali e le disposizioni relative all’uso della marcatura CE di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 305/2011 e’ punito con la sanzione amministrativapecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il medesimo fatto e’ punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
- che viola le regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l’apposizione della marcatura CE e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il medesimo fatto e’ punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze
- utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fattocostituisca piu’ grave reato, il medesimo fatto e’ punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
- che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il medesimo fatto e’ punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.