AIA: garanzie finanziarie gestori a copertura oneri di ripristino ambientale (D.M. 26/05/2016)
Fonte Legislazione Tecnica
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10/10/2016, n. 237 ildecreto del Ministro dell’ambiente 26/05/2016 che – in attuazione dell’art. 29-sexies, comma 9-septies, del Codice ambientale di cui al D. Leg.vo 152/2006 – definisce i criteri che le autorità competenti devono considerare nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie che i gestori di installazioni soggette ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono tenuti a prestare a garanzia del ripristino del sito a cessazione delle attività, ove le attività stesse siano suscettibili di determinare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee.
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LA DISPOSIZIONE OGGETTO DI ATTUAZIONE – Come accennato, l’art. 29-sexies, comma 9-septies, del Codice ambientale di cui al D. Leg.vo 152/2006 (comma aggiunto dal D. Leg.vo del 04/03/2014 n. 46, a decorrere dal 11/04/2014) dispone che a garanzia dell’obbligo (previsto a sua volta dal comma 9-quinquies del medesimo articolo) di rimediare all’inquinamento provocato in modo da riportare il sito allo stato preesistente (i.e., quello constatato nella “Relazione di riferimento”), l’autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente.
APPLICAZIONE, AMMONTARE, CARATTERISTICHE E CALCOLO DELLE GARANZIE – Si riporta di seguito una sintesi dei punti principali del D.M. 26/05/2016, in forma tabellare.
Campo di applicazione | Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della Relazione di riferimento di cui all’art. 29-quater, comma 1, lettera m), del D. Leg.vo 152/2006, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui in oggetto. La «Relazione di riferimento» nelle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale |
Importo delle garanzie | L’importo è determinato in ragione delle categorie di attività condotte nell’installazione, dell’estensione del sito dell’installazione, della pericolosità e delle quantità delle sostanze pericolose pertinenti, del tipo di garanzia prestata, nonché del periodo di vita utile dell’installazione residuo. Il metodo di calcolo è indicato nell’allegato A, con anche lo sviluppo di esempi. L’ammontare deve comunque consentire la copertura dei costi per la valutazione dello stato di contaminazione, nonché per la progettazione ed attuazione delle misure necessarie e tecnicamente fattibili per rimediare riportando il sito allo stato corrispondente a quello constatato nella Relazione di riferimento. |
Discrezionalità dell’autorità competente | Con riferimento ad installazioni che presentano particolari rischi ambientali ed igienico-sanitari, l’autorità competente può motivatamente prevedere importi più elevati di quelli indicati nell’allegato A. |
Riduzioni e modifiche dell’importo | Gli importi sono ridotti del 50 % per le imprese registrate ai sensi del Regolamento EMAS e del 40% per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. |
Termini e durata delle garanzie | La garanzia è prestata entro 12 mesi dalla validazione, da parte dell’autorità competente, della Relazione di riferimento, e per la durata di 12 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione (termine di cui all’art. 29-octies, comma 3, lettera b) del D. Leg.vo 152/2006, maggiorato di 2 anni), ovvero fino al termine di validità dell’AIA, maggiorato di 2 anni, se antecedente. |