Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) – Struttura, campo e modalità di applicazione, contenuti
Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) – Struttura, campo e modalità di applicazione, contenuti
Sul Supplemento ordinario n. 51 alla G.U. 20/08/2015, n. 192, è stato pubblicato il D. Min. Interno 03/08/2015, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (cosiddetto “Codice di Prevenzione Incendi”). Il decreto è emanato in attuazione dell’art. 15 del D. Leg.vo 08/03/2006, a norma del quale “Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi”.
L’importante provvedimento, in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e pertanto dal 18/11/2015, risponde ad esigenze di semplificazione e razionalizzazione del vigente corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni applicabili ad alcune attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.
Struttura del provvedimento
Il decreto si compone di cinque articoli e di un allegato tecnico. Gli articoli chiariscono il campo di applicazione e le modalità applicative del Codice (v. appresso).
L’allegato tecnico è a sua volta strutturato in quattro sezioni, come da tabella seguente.
Sezione G– Generalità |
Contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività. |
Sezione S – Strategia antincendio |
Contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio. |
Sezione V– Regole tecniche verticali (RTV) |
Contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività. |
Sezione M– Metodi |
Contiene la descrizione delle metodologie progettuali. |
Entrata in vigore
Il D.M. 03/08/2015 entra in vigore dal 18/11/2015, novantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Attività cui le nuove norme tecniche si applicano
Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono applicare alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività di cui all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, individuate dai seguenti numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 71 (aggiunta dal D.M. 08/06/2016); 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.
Per comodità del lettore, in allegato alla presente notizia è riportato un file PDF recante lo stralcio del menzionato Allegato I del D.P.R. 151/2011, concernente le attività appena elencate.
Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono altresì applicare alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività sopra elencate, nei casi in cui le stesse non rientrino nei limiti di assoggettabilità previsti dall’Allegato I del D.P.R. 151/2011.
Per le attività sopra elencate già in possesso del Certificato di prevenzione incendi (CPI) ovvero in regola con gli obblighi previsti dagli artt. 3, 4 e 7 del D.P.R. 151/2011, il D.M. 03/08/2015 non comporta alcun adempimento.
Alternatività con la regolamentazione tecnica esistente
Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono applicare in alternativa ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi emanati in attuazione dell’art. 15 del D. Leg.vo 08/03/2006, nonché in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi elencate nella seguente tabella (art. 3 del decreto).
Min. Interno 30/11/1983 |
Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi. |
D. Min. Interno 31/03/2003 |
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione. |
D. Min. Interno 03/11/2004 |
Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. |
D. Min. Interno 15/03/2005 |
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinare da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. |
D. Min. Interno 15/09/2005 |
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. |
D. Min. Interno 16/02/2007 |
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. |
D. Min. Interno 09/03/2007 |
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
D. Min. Interno 20/12/2012 |
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. |
Nuove realizzazioni e ristrutturazioni
Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono applicare sia alle attività di nuova realizzazione che in caso di intervento sulle attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 03/08/2015 (18/11/2015). Per le modalità applicative in tale seconda ipotesi si veda la seguente tabella.
Ristrutturazione parziale o ampliamento |
Applicazione limitata alla parte interessata dall’intervento, qualora le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte dell’attività – non interessata dall’intervento stesso – risultino a giudizio del Progettista compatibili con la ristrutturazione o con l’ampliamento da realizzare. |
Applicazione all’intera attività, qualora le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte dell’attività – non interessata dall’intervento stesso – risultino a giudizio del Progettista non compatibili con la ristrutturazione o con l’ampliamento da realizzare. |
Documentazione tecnica da allegare alle istanze
Ai fini della documentazione tecnica da allegare alle istanze restano valide – anche in caso di applicazione del D.M. 03/08/2015 – le disposizioni recate dal D.M. 07/08/2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151).
La documentazione tecnica dovrà peraltro includere le informazioni indicate nel D.M. 03/08/2015.
Tariffe per i servizi resi dai VV.F.
Restano valide le disposizioni concernenti la determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali del Vigili del Fuoco contenute:
- nell’art. 11, comma 3, del D.M. 07/08/2012, il quale a sua volta rinvia ai commi 2 e 3 dell’art. 7 ed alla tabella di cui all’Allegato 6 del D.M. 04/05/1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonchè all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco) [1];
- negli artt. 3 comma 3, 4 comma 2 e 6 comma 4 del D.M. 09/05/2007 (Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio).