L’iniziativa disposta dal bando, pubblicato in attuazione dell’articolo 8, comma 9 del D. Leg.vo 102/2014, di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, consente alle regioni e province autonome di presentare programmi destinati ad incentivare le PMI a rendere più efficienti i loro consumi energetici.

CARATTERISTICHE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE NELLE PMI – programmi dovranno rispettare i seguenti criteri:

  • I finanziamenti dovranno essere concessi dalle regioni e dalle province autonome alle PMI operanti nel proprio territorio, selezionate con apposito bando, e potranno essere erogati solo a seguito di, in alternativa:
    – un’effettiva realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico tra quelli suggeriti dalla diagnosi;
    – l’ottenimento della conformità del sistema di gestione dell’energia alla norma ISO 50001.
  • Potranno beneficiare delle agevolazioni solo le PMI in possesso dei seguenti requisiti:
    – essere regolarmente costituite da almeno 2 anni ed essere iscritte al Registro delle imprese;
    – essere nel pieno esercizio dei propri diritti e non essere sottoposte ad alcuna procedura concorsuale;
    – non aver mai ricevuto aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    – essere in regola con la normativa vigente in materia di edilizia e urbanistica, lavoro, ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
    – non essere state destinatarie di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  • Saranno ritenute ammissibili solo le spese documentate (al netto di IVA) sostenute dalle PMI per:
    – la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile;
    – l’attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001.
  • Il certificato di conformità del sistema di gestione dell’energia alla norma ISO 50001 dovrà essere rilasciato da un organismo terzo, indipendente e accreditato.
  • Le imprese beneficiarie dovranno inviare alle rispettive regioni o province autonome la documentazione attestante la certificazione e i costi sostenuti, entro 30 giorni dal rilascio della certificazione stessa.
  • Le imprese beneficiarie dovranno compilare e trasmettere alla regione o provincia autonoma partecipante, insieme alla diagnosi energetica, un apposito modulo predisposto da ENEA in collaborazione con le regioni.
  • Le spese sostenute dalle regioni o dalle province autonome per lo svolgimento delle attività di sensibilizzazione delle PMI saranno ritenute ammissibili nella misura massima del 10% del costo complessivo.