Prosegue l’iter del decreto “Scia 2”, che rende più facile individuare il titolo abilitativo richiesto per ogni intervento edilizio. Il testo, che attua la Riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015), è stato bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Scia 2

Il decreto modifica il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) definendo con precisione gli interventi soggetti a Scia, quelli che necessitano del permesso di costruire e i casi in cui è ammesso il silenzio assenso. I lavori non annoverati in questo elenco sono invece considerati di edilizia libera.

Il decreto contiene anche una tabella di sintesi  in cui, in corrispondenza dell’intervento da realizzare, si può consultare l’iter amministrativo da seguire. La tabella in realtà è molto corposa, si contano 50 pagine solo per la parte dedicata all’edilizia.

La tabella, ad esempio, indica in modo immediato che le manutenzioni ordinarie sono considerate attività di edilizia libera, le manutenzioni straordinarie leggere richiedono la CILA e quelle pesanti la SCIA. In corrispondenza degli interventi di cambio di destinazione d’uso la tabella indica che bisogna presentare la CILA.

Per la realizzazione di pertinenze è invece necessario il permesso di costruire, così come per le ristrutturazioni urbanistiche e la costruzione di depositi. L’eliminazione delle barriere architettoniche è, al contrario, un’attività di edilizia libera, ma può esser necessaria la CILA se si installano ascensori esterni. È un’attività libera anche l’installazione di pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici.

Regioni e Province Autonome hanno comunque qualche margine di manovra e possono rafforzare le procedure richieste per alcuni interventi.

Il decreto riassume inoltre gli adempimenti successivi all’intervento edilizio, come l’agibilità, la comunicazione di fine lavori, la realizzazione degli impianti a servizio dell’edificio.

Scia Unificata, pubblicato il decreto

Dal 1° gennaio 2017 la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) diventerà unificata e avrà modelli unici in tutta Italia. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 28 luglio il D.lgs. 126/2016. Anche questo decreto attua la Riforma della Pubblica Amministrazione e costituisce una sorta di premessa per Scia 2, con cui va di pari passo.

Alla base della Scia Unificata ci sono i tempi certi entro cui le Amministrazioni devono rispondere e il divieto di chiedere informazioni e documenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti o di cui gli uffici pubblici sono già in possesso.

Il professionista dovrà quindi presentare un’unica Scia allo sportello unico dell’amministrazione interessata. Sarà poi questa a trasmettere la richiesta alle altre PA nel caso in cui siano necessari altre autorizzazioni o verifiche preventive.

Contestualmente alla presentazione della Scia, che potrà avvenire anche online, l’Amministrazione rilascerà una ricevuta in cui dovrà indicare i tempi di risposta o il momento a partire dal quale si potranno calcolare i termini per la formazione del silenzio assenso.

Se dovesse essere necessaria la Conferenza di Servizi, i termini per la sua convocazione decorreranno dal rilascio di tutti i provvedimenti richiesti.

I lavori potranno invece iniziare subito se non sono richieste altre autorizzazioni o titoli espressi.