INAIL, oscillazione del tasso per andamento infortunistico e nel primo biennio: pubblicato il decreto attuativo
Con il D.M. 09/11/2016 è stata approvata la Determinazione del Presidente dell’INAIL n. 307 del 08/08/2016, che ha determinato nella misura del 16,48% per l’anno 2016 il tasso di riduzione dell’importo dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsto dall’art. 1, comma 128, della L. 27/12/2013, n. 147, oltre a fissare gli indici di Gravità medi da applicare nel triennio 2017-2019.
LA RIDUZIONE PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO – L’art. 1, comma 128, della L. 147/2013 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, sia stabilita una riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che tenga conto dell’andamento infortunistico aziendale, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione.
Il D.M. 22/04/2014 definisce le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli artt. 19 e 20 delle modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al D.M. 12/12/2000 .
Le oscillazioni per andamento infortunistico e per le aziende in attività da non oltre un biennio (cosiddette “seconda oscillazione” e “prima oscillazione”) si aggiungono alla cosiddetta “terza oscillazione”, prevista in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
MODALITÀ APPLICATIVE – Per quanto riguarda le modalità applicative, il D.M. 09/11/2016 fa rinvio al precedente D.M. 22/04/2014. Per maggiori dettagli si rinvia – oltre che alla lettura delle menzionate disposizioni – alle pagine dedicate sul sito dell’INAIL: Oscillazione del tasso per andamento infortunistico; Oscillazione del tasso nel primo biennio di attività.
ESCLUSIONI – Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni:
- art. 8 della L. 03/12/1999, n. 493 (lavoratori domestici);
- art. 72 del D. Leg.vo 10/09/2003, n. 276 (lavoro accessorio – si segnala peraltro che il menzionato articolo è stato abrogato dal D. Leg.vo 81/2015, cui occorre ora fare riferimento all’art. XXX);
- D.M. 28/03/2007 che attua l’art. 1, comma 773, della L. 27/12/2006, n. 296 (apprendistato);
- art. 5 del D.P.R. 31/12/1971, n. 1403 (lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali).
Fonte Legislazione Tecnica