Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata: lo schema di DPR

Lo schema di provvedimento – approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri a giugno 2016 – definisce una serie di interventi “di lieve entità” esclusi dalla necessità di richiedere il nulla osta, ed altri sottoposti a procedimento semplificato. Il procedimento semplificato è ulteriormente snellito e sono definiti il modello unico per l’istanza e lo schema di relazione paesaggistica semplificata.
Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata: lo schema di DPR

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare la bozza del regolamento (consultabile in allegato al presente articolo) che attua le disposizioni di cui all’art. 12, comma 2, del D.L. 31/05/2014, n. 83 (conv. L. 29/07/2014, n. 106), il quale prevede l’emanazione di un provvedimento finalizzato ad individuare,ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti al regime dell’autorizzazione paesaggistica semplificata – allo stato attuale disciplinata dal D.P.R. 09/07/2010, n. 139 – nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni al relativo procedimento. Per dettagli sul D.L. 83/2014 si rinvia all’articolo DL “art bonus” 83/2014: le misure su beni culturali e paesaggio dopo la conversione in legge.

Il provvedimento sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, come previsto dall’art. 17, comma 2, della L. 400/1988. Dalla data della sua entrata in vigore sarà abrogato il D.P.R. 09/07/2010, n. 139.

INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA– Il provvedimento individua 31 fattispecie di interventi ritenuti “di lieve entità – elencati dall’Allegato A – che se eseguiti in aree vincolate non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
Nell’ambito di detto elenco, alcuni interventi (in particolare quelli numerati con A.4, A.5, A.7, A.13 ed A.14) – se anche relativi ad immobili vincolati ai sensi del piano paesaggistico di cui all’art 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Leg.vo 42/2004, oppure dichiarati “di notevole interesse pubblico” ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a), b) o c), del medesimo Codice (cosa che ne determinerebbe di norma, ai sensi dello schema di decreto in commento, non l’esenzione totale ma l’assoggettamento alla procedura semplificata) – sono parimenti esonerati dal richiedere l’autorizzazione qualora nel provvedimento di vincolo siano contenute specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene, prescrizioni che ovviamente andranno rispettate nello svolgimento dell’intervento.

INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AESAGGISTICA SEMPLIFICATA ED ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONI –Il provvedimento individua poi ulteriori 42 fattispecie di interventi – elencati dall’Allegato B – che se eseguiti in aree vincolate sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato, delineato dal Capo II del provvedimento medesimo.
Nell’ambito di detto elenco, alcuni interventi (in particolare quelli numerati con B.6, B.13, B.26 e B.36) sono esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata (e dunque non sono soggetti ad alcun procedimento autorizzativo al pari di quelli di cui all’Allegato A) nelle regioni ove siano stati stipulati accordi di collaborazione tra il Ministero, la Regione e gli enti locali ai sensi dell’art. 12 del citato D.L. 83/2014 [2], limitatamente all’ambito territoriale di applicazione degli accordi in questione.

RINNOVO AUTORIZZAZIONI PER INTERVENTI IN TUTTO O IN PARTE NON ESEGUITI –Sono sottoposte ad autorizzazione paesaggistica semplificata le istanze di rinnovo di autorizzazioni scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, purché il progetto risulti conforme all’autorizzazione già rilasciata ed alle eventuali ulteriori specificazioni nel frattempo sopravvenute.
Lo schema di decreto ribadisce come anche a tali fattispecie si applica il disposto dell’art. 146, comma 4, quarto periodo, del D. Leg.vo 42/2004, in base al quale “i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo”.

PROCEDIMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA– Il Capo II dello schema di decreto definisce un nuovo procedimento semplificato. In primo luogo è previsto che l’istanza venga compilata tramite il modello unificato di istanza di autorizzazione definito dall’Allegato C al provvedimento, in uno con il modello di relazione paesaggistica semplificata di cui all’Allegato D, con riferimento alla quale risultano peraltro previsti specifici contenuti finalizzati a garantire la tutela di particolari categorie di beni assoggettati a vincolo con dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Quanto poi alla presentazione dell’istanza, si prevede che questa debba essere presentata:

  • allo Sportello unico dell’edilizia (SUE) qualora sia relativa ad interventi che necessitano la presentazione della richiesta del permesso di costruire, della Denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire, della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della Comunicazione di inizio lavori (CIL o CILA);
  • allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), qualora sia relativa ad interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del D.P.R. 07/09/2010, n. 160;
  • all’amministrazione competente alla tutela in tutti gli altri casi.

Il procedimento semplificato – i cui dettagli sono delineati dall’art. 11 del provvedimento – deve comunque concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’amministrazione competente, data che deve essere comunicata al richiedente.

EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO E COORDINAMENTO CON LE ALTRE DISCIPLINE– Deve in primo luogo precisarsi che l’esclusione dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica non incide su altre discipline di settore, tra le quali in particolare la disciplina dei titoli abilitativi edilizi, quella in tema di occupazione di suolo pubblico ed in tema di esercizio di attività commerciali in area pubblica.
Le norme del decreto in questione, una volta definitivamente emanato, saranno immediatamente efficaci nelle regioni a statuto ordinario, mentre nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere adottate opportune norme di coordinamento, nelle more delle quali continueranno ad applicarsi le norme regionali o provinciali vigenti.