Ddl lavoro autonomo: tempi certi per i pagamenti

Il provvedimento, confermando quasi integralmente il testo approvato dalla Commissione Lavoro, prevede una stretta contro la disparità di peso contrattuale tra committente e lavoratore autonomo, frenando clausole vessatorie e abusive a danno del professionista.

Sarà vietata la rescissione senza preavviso e unilaterale dei contratti senza un adeguato risarcimento; sarà considerato illecito un patto che riservi al solo committente la facoltà di modificare le condizioni del contratto e il patto che disponga termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura.

Inoltre i liberi professionisti potranno stipulare polizze assicurative, il cui costo sarà totalmente detraibile, per “recuperare” il mancato pagamento delle proprie parcelle.

Jobs Act autonomi: totale deducibilità per la formazione

La norma introduce la totale deducibilità delle spese per l’aggiornamento professionale, come corsi obbligatori, master e spese d’iscrizione a convegni e congressi, fino a 10 mila euro l’anno.

Sarà possibile anche l’integrale detrazione, entro il limite annuo di 5 mila euro, delle spe­se sostenute per servizi personalizzati di certificazione di competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno all’auto­imprenditorialità, formazione o riqualificazione professiona­le erogati da organismi accreditati.

Attualmente le spese per la formazione, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50%; quando entrerà in vigore il Ddl i liberi professionisti potranno detrarre per intero le spese per l’aggiornamento formativo ma non le spese di viaggio e soggiorno. Tuttavia le somme ricevute da un lavoratore autonomo come rimborso per spese alberghiere, per alimenti e bevande non saranno considerate come reddito.

Lavoro autonomo: reti di professionisti e centri per l’impiego

Il provvedimento dà la possibilità ai professionisti di partecipare ai bandi pubblici indetti dalle varie amministrazioni costituendo reti di professionisti, consorzi stabili professionali o associazioni temporanee professionali.

I centri per l’impiego si doteranno, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo con il fine di stipulare convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni. Lo sportello dedicato potrà raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornendo le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta.

Ddl lavoro autonomo: la PA potrà trasferire compiti agli Ordini

Il Ddl contiene una delega che punta a “semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione”, delegando agli Ordini professionali funzioni proprie della pubblica amministrazione (PA).

Si dovranno individuare gli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche, in relazione al carattere di terzietà di queste.

In questo modo si sancisce il riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario, ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato.

Jobs Act autonomi: sicurezza e Casse di previdenza

Il testo prevede una delega in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche che punta a “rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli Ordini”.

Di conseguenza la Casse di previdenza (anche in forma associata), ove autorizzate dagli organi di vigilanza, potranno attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale o socio sanitario, anche altre prestazioni sociali.

Tali prestazioni complementari saranno finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

Infine il Ddl contiene una delega per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, in modo da semplificare gli oneri in materia di sicurezza sul lavoro in ambiti, come gli studi professionali, che presentano caratteristiche estremamente meno complesse rispetto ad altre realtà produttive.

Ddl autonomi e Smart Work

Il provvedimento, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, introduce il concetto di Smart Work, o lavoro agile come rapporto di lavoro subordinato mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La prestazione lavorativa potrà essere eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.