Scheda informativa completa che reca illustrazione delle norme di riferimento italiane e comunitarie in merito al requisito della “reazione al fuoco”.

 

  1. Il D.M. 26/06/1984 e le classi di reazione al fuoco di materiali e prodotti;
  2. Il procedimento di omologazione ai sensi del D.M. 26/06/1984;
  3. Il D.M. 10/03/2005 e la reazione al fuoco di materiali e prodotti da costruzione;
  4. Materiali per i quali vi sia una specificazione tecnica di prodotto europea, non sottoposti ad omologazione ma al regime della DoP e della marcatura CE;
  5. Prodotti per i quali resta in vigore la classificazione del D.M. 26/06/1984;
  6. Le modifiche introdotte con il Regolamento UE 364/2016 e valide dal 04/04/2016;
  7. I Regolamenti UE nn. 1227 e 1228 del 20/03/2017 sulla classificazione di prodotti in legno e intonaci (GUUE 08/07/2017, n. 177);
  8. Il Regolamento UE n. 2017/2293 sulla classificazione dei prodotti in legno lamellare a strati incrociati e dei prodotti in LVL (GUUE 13/12/2017, n. 329).

 

D.M. 26/06/1984

I materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l’aumentare della loro partecipazione alla combustione, pertanto il comportamento di un materiale combustibile al fuoco è tanto migliore quanto più bassa è la classe i materiali di classe 0 sono incombustibili.
Ai prodotti imbottiti quali poltrone, divani, ecc. è invece attribuita la classe di reazione 1IM, 2IM, 3IM (all’aumentare del grado di partecipazione all’incendio) che deve intendersi riferita al complesso costituito da rivestimento, imbottitura ed eventuale interposto.
Ad alcuni materiali è attribuita la classe di reazione al fuoco 0, senza la necessità siano sottoposti alla prova di non combustibilità prevista dal D.M. 26/06/1984. Tali materiali sono elencati dal D.M. 14/01/1985.

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE

 

Materiali e prodotti da costruzione – per essere ritenuti idonei e quindi utilizzabili nell’ambito di attività soggette alle disposizioni di prevenzione incendi – devono essere omologati, secondo la procedura indicata dallo stesso D.M. 26/06/1984, il quale definisce “omologazione di materiale ai fini della prevenzione incendi” la “procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministero dell’interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del materiale sul mercato per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi”.
In estrema sintesi la procedura consta di una prima fase di “prova”, da svolgersi presso la struttura a ciò preposta del Dipartimento dei Vigili del fuoco oppure presso uno dei laboratori autorizzati dal Ministero dell’interno, ed a seguito della quale viene rilasciato il “certificato di prova”, definito dal D.M. 26/06/1984 come il “rapporto rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’interno (C.S.E.), o da altro Laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero stesso, nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame” (certificazione) e di una seconda fase in cui avviene il rilascio da parte del Ministero dell’Interno stesso dell’atto di approvazione (approvazione di tipo o omologazione).
Per i materiali non combustibili non occorre alcun atto di omologazione.
Gli atti rilasciati sono sostanzialmente di due tipi: omologazioni ed estensioni. L’omologazione ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. Qualora, invece, si sia già in possesso di un atto di omologazione in corso di validità e la campionatura di prova sia identica a quella del prodotto omologato si può far richiesta di estendere l’omologazione senza ripetere le prove. In questo caso viene rilasciato l’atto di estensione dell’omologazione, che ha le stesse caratteristiche dell’omologazione, è completamente indipendente dall’atto di riferimento, ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza.
Per evitare possibili confusioni una ditta produttrice non può utilizzare la stessa denominazione commerciale per prodotti con caratteristiche fisico-chimiche diverse. Qualora tuttavia un produttore sia già in possesso di una omologazione in corso di validità, può richiedere di “integrare” l’atto rilasciato per impieghi o posa in opera diversi da quelli per cui è stato emesso lo stesso. In questo caso viene rilasciata una ulteriore omologazione, che rappresenta un’appendice all’omologazione di riferimento di cui acquisisce la stessa scadenza. L’ulteriore omologazione non si rilascia per i prodotti imbottiti.
Per le procedure di omologazione, gli schemi di domanda e le relative tariffe si faccia riferimento alla Nota ministeriale del 22/11/1996, n. 6859 ed alla Circolare 22/04/2005, n. 11.

D.M. 10/03/2005

Ha stabilito – in conformità alle decisioni della Commissione dell’Unione europea sul punto – nuove classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio. L’art. 1, comma 2, del provvedimento chiarisce che “è considerato materiale da costruzione qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile”.
Si tratta delle cosiddette “euroclassi”, che vanno dalla A1 (materiale o prodotto incombustibile) alla F con l’aumentare della partecipazione alla combustione. Il D.M. 10/03/2005 reca quattro tabelle separate concernenti le classi di reazione al fuoco, i metodi di prova ed i rispettivi criteri di classificazione rispettivamente per:

  • i prodotti da costruzione (con esclusione dei pavimenti, dei prodotti destinati all’isolamento termico e dei cavi elettrici);
  • i pavimenti (classi caratterizzate dalla sigla aggiuntiva “FL”, es. “BFL”);
  • i prodotti destinati all’isolamento termico (classi caratterizzate dalla sigla aggiuntiva “L”, es. “BL”);
  • i dei cavi elettrici (classi caratterizzate dalla sigla aggiuntiva “CA”, es. “Bca”).

Il decreto descrive altresì il procedimento di classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione ai sensi della norma armonizzata UNI EN 13501-1:2009 recante “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione – Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco”.

MATERIALI PER I QUALI VI SIA UNA SPECIFICAZIONE TECNICA DI PRODOTTO EUROPEA, NON SOTTOPOSTI AD OMOLOGAZIONE MA AL REGIME DELLA DOP E DELLA MARCATURA CE

Il D.M. 10/03/2005 riporta anche:

  • elenchi di materiali da considerare come appartenenti alle classi A1 e aA1FL di reazione al fuoco senza dover essere sottoposti a prove;
  • elenchi di prodotti e/o materiali da costruzione ai quali è attribuita senza dover essere sottoposti a prove la classe in relazione alle caratteristiche tecniche specificate ed alla conformità ad una norma armonizzata di prodotto (si tratta in particolare di: pannelli a base di legno; pannelli di cartongesso; pannelli decorativi laminati ad alta pressione; prodotti di legno da costruzione; legno lamellare; rivestimenti laminati per pavimentazioni; rivestimenti resilienti per pavimentazioni; rivestimenti tessili per pavimentazioni; pavimentazioni in legno; pannelli e rivestimenti in legno massiccio).
    Il Reg. UE 1227/2017 e il Reg. UE 1228/2017 hanno stabilito rispettivamente le condizioni di classificazione senza prove per: a) i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 (in modifica di quelle precedentemente stabilite) e in legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497; b) gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e le malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1. Da ultimo il Regolamento UE 2293/2017 ha previsto le condizioni di classificazione senza prove dei prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374.
    Per i materiali ed i prodotti per i quali è stata emanata una “specificazione tecnica di prodotto” – vale a dire una norma tecnica armonizzata che stabilisca l’idoneità all’impiego di un prodotto sulla base della sua rispondenza a requisiti essenziali comprovati dalla marcatura CE e dalla Dichiarazione di Prestazione” (“Declaration of Performance” – DoP) non occorre fare ricorso alla procedura di omologazione nazionale sopra descritta. Per tali materiali e prodotti inoltre, durante il cosiddetto “periodo di coesistenza”, è possibile continuare ad utilizzare la classificazione di reazione al fuoco ai sensi del D.M. 26/06/1984.

PRODOTTI PER I QUALI RESTA IN VIGORE LA CLASSIFICAZIONE DEL D.M. 26/06/1984

La suddetta classificazione di cui al D.M. 26/06/1984 resta in vigore per tutti quei materiali e prodotti che non rientrano nella definizione sopra fornita di “materiale da costruzione” ai sensi del D.M. 10/03/2015, come ad esempio elementi di arredo, ecc.

MODIFICHE INTRODOTTE CON IL REGOLAMENTO UE 364/2016 E VALIDE DAL 04/04/2016

Il Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione del 01/07/2015 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L68 del 15/03/2016 ed in vigore dal 04/04/2016 – ha provveduto ad apportare modifiche ai criteri di classificazione all’interno delle classi “F”, per le quali la vecchia normativa riportava il riferimento “nessuna prestazione determinata” (o “reazione non determinata”), non compatibile con un sistema di classificazione a norma del Regolamento (UE) n. 305/2011.
Il Regolamento va considerato norma “self-executing”, e pertanto, nelle more delle modifiche alle relative tabelle del D.M. 10/03/2005 che dovranno essere apportate, direttamente applicabile a partire dalla data della sua entrata in vigore.