Sulla GUUE n. L 72 del 17/03/2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2017/459 del 16/03/2017 che istituisce un nuovo codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas. Il provvedimento ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento (UE) in materia n. 984/2013 del 14/10/2013.

l Regolamento 2017/459 stabilisce le modalità di cooperazione che devono essere adottate dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti  al fine di facilitare le vendite della capacità rispettando nel contempo le norme commerciali generali, nonché le norme tecniche relative ai meccanismi di allocazione (articolo 1). Il Regolamento si propone di attuare un sistema più trasparente, efficiente e non discriminatorio di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas dell’Unione, al fine di incrementare lo sviluppo della concorrenza transfrontaliera e favorire l’integrazione del mercato (considerando n. 3).

QUADRO NORMATIVO – Tali obiettivi erano già presenti nel Regolamento (UE) 984/2013 (ora abrogato) che aveva disciplinato la materia integrando il Regolamento (CE) 715/2009 che stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Tuttavia la Commissione ha adottato un nuovo codice per ampliarne la portata e specificarne meglio alcuni contenuti (vedi paragrafo successivo). La materia è altresì disciplinata principalmente dai seguenti provvedimenti:
– Direttiva 2009/73 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
– Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia;
– Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione del 30 aprile 2015 che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati, nonché norme armonizzate per la gestione dei sistemi di trasporto del gas.
Da ultimo si segnala il Regolamento (UE) 2017/460, pubblicato sulla GUUE 17/03/2017, n. L 72, che ha istituito un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, con il quale sono state stabilite, tra le altre, disposizioni sull’applicazione della metodologia dei prezzi di riferimento, sugli obblighi di consultazione e pubblicazione associati e sul calcolo dei prezzi di riserva per prodotti di capacità standard.
Grazie alle norme suddette si è inteso facilitare lo scambio e il trasporto efficiente del gas naturale attraverso i sistemi di approvvigionamento del gas nell’ambito dell’Unione e favorire una maggiore integrazione e armonizzazione del mercato interno.
I testi dei provvedimenti sono disponibili tra le FONTI COLLEGATE.

ABROGAZIONE REG. (UE) 984/2013 E SINTESI DEI CONTENUTI DEL NUOVO REGOLAMENTO – Il Regolamento (UE) 2017/459 ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento (UE) n. 984/2013, che aveva già istituito un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas, mirando a realizzare il livello necessario di armonizzazione in tutta l’Unione. Rispetto al Regolamento 984/2013, il Regolamento n. 2017/459 ha una portata più ampia, principalmente per quanto riguarda le norme per l’offerta di capacità incrementale, cioè a dire il possibile aumento futuro della capacità tecnica mediante procedure basate su criteri di mercato, oppure nuova capacità possibile, realizzata dove attualmente non ne esiste alcuna, che può essere offerta sulla base di investimenti in infrastrutture fisiche o di ottimizzazione della capacità a lungo termine e successivamente allocata, subordinatamente all’esito positivo di un test economico (previsto dall’articolo 22), nei seguenti casi:
a. in punti di interconnessione esistenti;
b. mediante la creazione di uno o più punti di interconnessione nuovi;
c. quale capacità fisica di contro flusso in uno o più punti di interconnessione, non precedentemente offerta (articolo 2, Reg. 2017/459).
Nel nuovo codice vengono specificate ulteriormente rispetto al precedente alcune disposizioni relative alla definizione e all’offerta di capacità continua e interrompibile e al miglioramento dell’adeguamento delle condizioni contrattuali dei rispettivi gestori dei sistemi di trasporto per l’offerta di capacità aggregata.
Sono stabiliti inoltre i principi di cooperazione per il coordinamento generale sulla manutenzione al fine di ridurre al minimo l’impatto sui flussi di gas e sulle capacità potenziali in un punto di interconnessione e le norme di standardizzazione nelle procedure di comunicazione per favorire il libero accesso ai dati tra i gestori. Le norme del nuovo Regolamento relative al coordinamento della manutenzione e alla standardizzazione della comunicazione devono comunque essere interpretate nel contesto del Regolamento (UE) n. 2015/703 sopracitato.
Per quanto concerne infine i meccanismi di assegnazione, il Regolamento prevede che i gestori dei sistemi di trasporto offrano prodotti di capacità standard su base annuale, trimestrale, mensile, giornaliera e infragiornaliera e che la capacità ai punti di interconnessione venga allocata mediante lo svolgimento di aste, specificandone le relative modalità.