Modifiche al decreto 81: recepita in Italia la direttiva 2013/35/UE
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto ed entrerà in vigore il prossimo 2 settembre 2016, il decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 di recepimento della direttiva 2013/35/UE è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto ed entrerà in vigore il prossimo 2 settembre 2016.
Il decreto apporta molte modifiche e integrazioni alla parte del Decreto Legislativo 81/2008 (TU) riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (sono modificati/sostituiti gli articoli 206, 207, 209, 210, 211, 212 ed è aggiunto l’articolo 210 bis).
Alcune delle novità contenute nel D,Lgs. 159/2016:
Art. 206 (Campo di applicazione)
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.
2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.
3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
Articolo 207
Si intendono per “campi elettromagnetici“, campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz.
Articolo 210-bis
Iin materia di informazione e formazione per i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
Art. 210-bis (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione;
b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico;
c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.
Scarica il documento completo pubblicatio sulla G.U. 159-2016-dlvo-Sicurezza-rischi-agenti-fisici