Regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici con oltre 300 persone (D.M. 08/06/2016)
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici con oltre 300 persone (D.M. 08/06/2016) | Legislazione Tecnica
Le norme tecniche – contenute nell’Allegato 1 al provvedimento in esame – possono essere applicate alle attività di ufficio indicate al numero 71 dell’Allegato 1 al D.P.R. 151/2011, sia per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, sia per quelle di nuova realizzazione.
Allegato 1 – Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, D.P.R. 151/2011
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici con oltre 300 persone (D.M. 08/06/2016) | Legislazione TecnicaRegola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici con oltre 300 persone (D.M. 08/06/2016) | Legislazione Tecnica
ATTIVITÀ | CATEGORIA | |||
A | B | C | ||
71 | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti | fino a 500 persone | oltre 500 e fino a 800 persone | oltre 800 persone |
Si segnala che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 08/06/2016, viene comunque data la possibilità di applicare dette norme tecniche “in alternativa” alle specifiche disposizioni contenute nel D.M. 22/02/2006, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edific e/o locali destinati ad uffici” .
In particolare, il provvedimento apporta modifiche al D.M. 03/08/2015 (cosiddetto “Codice di prevenzione incendi”) disponendo, tra le atre, un’integrazione delle “Regole tecniche verticali” di cui all’Allegato 1, sezione V, del D.M. 03/08/2015 (cosiddetto “Codice di prevenzione incendi”). Disponibile il testo coordinato del D.M. 03/08/2015, insieme a tutti gli altri provvedimenti richiamati, snelle FONTI COLLEGATE. Disponibile altresì l’elenco aggiornato di tutte le attività cui si applica il D.M. 03/08/2015, in allegato all’articolo “Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) – Struttura, campo e modalità di applicazione, contenuti“.
Nel dettaglio, la regola tecnica verticale riporta indicazioni su:
- la classificazione degli uffici (in relazione al numero massimo delle persone presenti, alla massima quota di piani, alle aree di attività – tra le quali sono considerate “a rischio specifico” le aree con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2);
- i profili di rischio;
- la strategia antincendio;
- la reazione al fuoco;
- la resistenza al fuoco;
- la compartimentazione;
- la gestione sicurezza antincendio;
- il controllo dell’incendio;
- i vani degli ascensori