Riqualificazione energetica immobili delle P.A. centrali (D.M. 16/09/2016)
L’art. 5 del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102 dispone che, a partire dall’anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici.
Tali interventi devono consentire di conseguire annualmente la riqualificazione energetica di almeno il 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata oppure, in alternativa, comportare un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep [1].
Entro il 30 novembre di ogni anno il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente ad altri ministeri, deve predisporre un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili in questione coerente con la percentuale indicata, e promuovere le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate.
Le modalità per l’esecuzione del programma sono state definite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16/09/2016, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. Leg.vo 102/2014, mentre le risorse a disposizione sono indicate dai commi 12 e 13 del medesimo art. 5.
Il D.M. 16/09/2016, attuativo della disciplina in esame (che teoricamente doveva essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D. Leg.vo 102/2014, e quindi entro il 19/08/2014) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09/11/2016, n. 262 ed entra in vigore dal 10/11/2016. Se ne riporta di seguito una breve sintesi, mentre per maggiori dettagli sulle altre importanti previsioni in tema di efficienza energetica degli edifici introdotte dal D. Leg.vo 102/2014 si rinvia all’approfondimento Le azioni per l’efficienza energetica in edilizia nel D. Leg.vo 102/2014.
AMBITO DI APPLICAZIONE – Il D.M. 16/09/2016 disciplina in particolare: a) le modalità di finanziamento; b) le modalità e i criteri per l’individuazione e la selezione degli interventi ammessi al finanziamento; c) la presentazione delle proposte di intervento e l’approvazione del programma di interventi; d) le attività di informazione e assistenza tecnica necessarie; e) il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma.
ESCLUSIONI – Sono confermate le esclusioni già individuate dall’art. 5, comma 6, del D. Leg.vo 102/2014, elencate nella seguente tabella.
a) | Gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 è rimodulata a 250 m2. |
b) | Gli immobili vincolati ai sensi del D. Leg.vo 42/2004, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto. |
c) | Gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale. |
d) | Gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose. |
INTERVENTI AMMESSI AI FINANZIAMENTI – Gli interventi ammessi sono elencati nella seguente tabella.
a) | Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato. |
b) | Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato. |
c) | Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili. |
d) | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione. |
e) | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica. |
f) | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa. |
g) | Installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione. |
h) | Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling. |
i) | Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. |
l) | Riqualificazione degli impianti di illuminazione. |
m) | Installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. |
n) | Installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica. |
L’elencazione di cui sopra è da considerare esemplificativa, dal momento che possono accedere ai finanziamenti anche interventi diversi, purché comportino una riduzione dei consumi di energia, a titolo non esaustivo, per l’illuminazione, il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti destinati ad uso di pubblico servizio. Quanto agli interventi impiantistici, questi sono ammessi al contributo limitatamente a quanto necessario per il soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno dell’edificio per climatizzazione, acqua calda sanitaria, illuminazione e ventilazione.
Per essere ammessi gli interventi devono essere altresì indicati dall’Attestato di prestazione energetica o in apposita diagnosi energetica, pur se combinati o compresi in progetti di riqualificazione più generale dell’immobile, e devono rispettare i requisiti minimi di cui al D.M. 26/06/2015.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI – I criteri di valutazione dei progetti al fine della formazione delle graduatorie sono elencati di seguito.
CRITERIO | PESO |
Minor valore del rapporto tra costo ammissibile totale del progetto, in euro, e risparmio energetico stimato nell’arco della vita tecnica dell’intervento, in kWh. | 60% |
Ammontare, rispetto al costo ammissibile totale del progetto, di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi. | 30% |
Minor tempo previsto per l’avvio ed il completamento dell’intervento. | 10% |
In caso di ex-aequo sulla base dei precedenti criteri, sono considerati prioritari:
- gli interventi che prevedano la riqualificazione contestuale dell’involucro edilizio e degli impianti tecnici;
- gli interventi che prevedano la riqualificazione di una pluralità di edifici.
ALTRI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO– Segue una sintesi degli altri contenuti del D.M. 16/09/2016.
- L’art. 4 precisa che sono ammesse a finanziamento le spese strettamente connesse alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica, tra le quali sono ricomprese quelle per le prestazioni professionali, per la redazione dell’APE nonché di diagnosi energetiche ex ante dell’edificio, nonché per la realizzazione di programmi di formazione e informazione sulle norme comportamentali per il risparmio energetico, rivolti agli utilizzatori.
- Circa il contenuto minimo di informazioni che le proposte di intervento devono contenere, questo è indicato all’art. 5, ove si precisa che tale contenuto è richiesto a pena di inammissibilità.
- L’art. 6 attiene alle modalità di presentazione delle proposte di intervento, prevedendo che queste siano trasmesse esclusivamente in formato digitale, entro e non oltre i termini di cui all’art. 5, comma 3, del D. Leg.vo 102/2014 (30 giugno di ciascun anno).
- L’art. 8 individua le caratteristiche che devono possedere alcuni progetti di efficienza energetica particolarmente virtuosi – che vengono definiti come “progetti esemplari” – per i quali è concessa una priorità di finanziamento nelle graduatorie.
- Al fine di attuare il programma, viene disciplinato un sistema di convenzioni da attuarsi tra il Ministero erogante il finanziamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Provveditorato competente per territorio (cui sono affidate le attività per la realizzazione dei progetti) e le amministrazioni beneficiarie, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si precisa inoltre che in deroga al metodo generale suddetto il Ministero dello sviluppo economico può affidare l’esecuzione degli interventi all’Agenzia del Demanio, laddove gli interventi ricadano su edifici ricompresi nel Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all’art. 12 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), o negli altri casi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- Il finanziamento erogato è cumulabile con altri incentivi pubblici nazionali, regionali e comunitari sino alla copertura massima del 100% della spesa complessivamente sostenuta dall’amministrazione beneficiaria.
- Si prevede la revoca del finanziamento in caso di violazione di una delle prescrizioni indicate nelle convenzioni, in caso di violazione della normativa in materia di appalti pubblici e di affidamento e in caso di accertamento della non corrispondenza del progetto di riqualificazione energetica alle caratteristiche, agli obiettivi e alle finalità che ne avevano determinato l’ammissione al finanziamento.
Fonte Legislazione Tecnica