Sblocca Cantieri in vigore le modifiche urgenti al Codice Appalti
In vigore dal 19.04.2019, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Sblocca Cantieri, le modifiche urgenti al Codice Appalti.
L’appalto integrato sarà consentito per due anni. I progetti definitivi dovranno essere approvati entro il 31 dicembre 2020 e i bandi pubblicati nei 12 mesi successivi. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non potrà assumere le funzioni di direttore dei lavori nel medesimo appalto.
In caso di appalto integrato sarà previsto il pagamento diretto dei progettisti. Previsto anche il pagamento diretto ai subappaltatori su richiesta dell’impresa senza che la Stazione Appaltante abbia la discrezionalità di decidere se la natura del contratto lo consente.
Prevista la reintroduzione dell’incentivo del 2% per la progettazione interna alla Pubblica Amministrazione.
Il tetto al subappalto si alzerà dal 30% al 50%. La Stazione Appaltante, nella predisposizione del bando di gara, deciderà volta per volta se consentire il subappalto e la quota massima subappaltabile. Sarà poi eliminato l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori, già presente nelle bozze precedenti.
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali o di impianti potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo.
Gli affidatari degli incarichi di progettazione potranno partecipare alle gare per la realizzazione delle opere da loro progettate a condizione che siano adottate misure per non falsare la concorrenza.
L’anticipazione del 20% del prezzo non varrà solo per i lavori, ma per tutti gli appalti, quindi anche in caso di gare di progettazione.
L’affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici sarà consentito nei lavori fino a 200 mila euro. Nei lavori di importo superiore a 200 mila euro bisognerà ricorrere alle gare, ma fino alla soglia europea di 5,5 milioni di euro si potrà utilizzare il criterio del massimo ribasso.
I costruttori potranno dimostrare i requisiti tecnico-economici per la partecipazione alle gare utilizzando i risultati ottenuti negli ultimi 15 anni. Al momento il limite è 10 anni.
Per venire incontro alle richieste della Commissione Europea, il decreto Sblocca Cantieri sancisce l’obbligo di computare il valore complessivo dei lotti per stabilire le procedure di gara da seguire, anche quando i singoli lotti non vengono aggiudicati contemporaneamente.
Le imprese fallite in esercizio provvisorio non potranno partecipare alle gare, ma solo portare a termine i contratti iniziati.