I professionisti che appartengono a Ordini o Albi professionali, per poter svolgere in forma societaria la professione, devono fare ricorso alla Società tra professionisti (Stp).

A chiarirlo il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) con la nota 415099 del 23 dicembre scorso (il parere del MISE si riferisce agli odontoiatri, ma può essere esteso a tutte le professionisti ordinistiche).

Con la nota il MISE sottolinea che “la società tra professionisti costituisce, allo stato attuale, l’unico contesto nel cui ambito è possibile l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile”.

I professionisti iscritti in albi o appartenenti a ordini non possono, dunque, ricorrere alle ordinarie strutture societarie di tipo “classico” in quanto solo la struttura della Stp è in grado di fornire “puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi (l’interesse all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza e l’interesse a tutelare l’affidamento del cliente) che nella fattispecie si confrontano. Parametri che verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività “protette” nella forma di generiche società commerciali”.

La nota ministeriale, inoltre, ricorda l’obbligo per le Stp di una “prevalenza” dei soci-professionisti nella gestione societaria (maggioranza di due terzi) e di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.