Valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici (VLEP)
I valori limite di esposizione professionale (VLEP), se non diversamente specificato, rappresentano il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato (articolo 222, comma 1, lettera d), D. Leg.vo n. 81/2008). L’elenco dei valori limite vigenti è contenuto nell’allegato XXXVIII al D. Leg.vo del 09/04/2008, n. 81, come sostituito dal D.M. 06/08/2012, mentre a livello europeo è stata emanata la Direttiva n. 2017/164 contenente il nuovo elenco in attesa di recepimento e quindi non ancora vigente in Italia.
VALORI LIMITE INDICATIVI E OBBLIGHI PER GLI STATI MEMBRI – La Direttiva n. 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro prevede che per stabilire i VLEP, gli Stati membri devono fare riferimento ai valori limite indicativi che vengono stabiliti in ambito europeo, valori al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi a seguito dell’esposizione (di breve durata o giornaliera) all’agente chimico, nell’arco della vita lavorativa del soggetto esposto.
Inoltre l’articolo 3, paragrafo 3 della medesima Direttiva stabilisce che gli Stati membri:
- fissano un valore limite nazionale di esposizione per ogni agente chimico in relazione al quale sia attribuito, a livello comunitario, un valore limite indicativo di esposizione professionale;
- nel definire i VLEP, devono tenere conto del valore limite europeo e determinarne la natura in base alla normativa e alla prassi nazionali.
ELENCO – L’elenco dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici, la cui determinazione è conseguente all’emanazione delle norme europee in materia, è contenuto nell’allegato XXXVIII al D. Leg.vo del 09/04/2008, n. 81 (Testo unico della sicurezza). Essi sono stabiliti in relazione a un periodo di riferimento di otto ore (valori limite di esposizione a lungo termine) e – per alcuni agenti chimici – per periodi di riferimento più brevi, salvo indicazione contraria di quindici minuti (valori limite di esposizione a breve termine)
L’elenco è stato da ultimo sostituito dal D.M. 06/08/2012 (pubblicato nella G.U. n. 218 del 18/09/2012), di recepimento della Direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17/12/2009 che ha definito a livello europeo il terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale, proprio al fine di mantenerlo conforme alle norme europee in materia.
Con la Direttiva (UE) 2017/164 del 31/01/2017 – pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 01/02/2017, n. 27 – la Commissione europea ha fornito il Quarto elenco dei valori indicativi di esposizione professionale per determinati agenti chimici che gli Stati membri sono tenuti a prendere in considerazione per stabilire i corrispondenti valori limite nazionali. La Direttiva n. 2017/164/UE è stata emanata in attuazione dell’articolo 3, paragrafo 2 della Direttiva 98/24/CE e dovrà essere recepita entro il 21/08/2018.
VLEP NEL T.U. SICUREZZA – Ai sensi dell’articolo 223, D. Leg.vo n. 81/2008, nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione anche dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, e ciò prendendo in considerazione in particolare, tra l’altro, i valori limite di esposizione professionale.
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi sia solo un rischio basso e irrilevante per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro non è tenuto ad adottare ulteriori misure specifiche di protezione e di prevenzione e di sorveglianza sanitaria (articolo 224, comma 2 del T.U.).
Nel caso in cui, viceversa, sia stato superato un valore limite di esposizione professionale, il datore di lavoro deve:
- identificare e rimuovere le cause che hanno cagionato tale superamento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione;
- informare i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate;
- darne immediata comunicazione all’organo di vigilanza (articolo 225, commi 3 e 8, T.U.)